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AS 2021 810

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro che modifica la Convenzione del 25 luglio 2014 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro che modifica la Convenzione del 25 luglio 2014 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Concluso il 20 luglio 2020 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20211 Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cipro, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 25 luglio 20142 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Conven- zione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente:

«Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cipro, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale;

1 RU 2021 809 2 RS 0.672.925.81

2021-2168 RU 2021 810

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2021 810 Prot. con Cipro

nell’intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione at- traverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Conven- zione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:»

Art. II 1. Il vigente paragrafo 4 dell’articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione diventa il paragrafo 5. 2. L’articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione è integrato dal seguente para- grafo 4: «4. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente decorsi sei anni dalla fine dell’esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.»

Art. III 1. Il paragrafo 2 dell’articolo 9 (Imprese associate) è abrogato e sostituito dal para- grafo seguente: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due im- prese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’al- tro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti de- gli Stati contraenti si consultano.» 2. L’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è integrato dal seguente para- grafo 3: «3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un’impresa, e tassare di conseguenza, utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati a motivo delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi sei anni dalla fine dell’esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall’impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.»

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2021 810 Prot. con Cipro

Art. IV Il primo periodo del paragrafo 1 dell’articolo 26 (Procedura amichevole) della Con- venzione è abrogato e sostituito dal periodo seguente: «Se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti com- portano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giu- ridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’au- torità competente di uno dei due Stati contraenti.»

Art. V

1. Il seguente articolo 28a (Diritto ai benefici) è aggiunto alla Convenzione:

«Art. 28a Diritto ai benefici Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato diretta- mente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la conces- sione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.»

2. Il paragrafo 1 del Protocollo della Convenzione è abrogato.

Art. VI

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica

l’adempimento dei presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del pre- sente Protocollo. 2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda no- tifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, sui redditi pagati o accredi- tati il 1˚ gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data; b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 le modifiche previste agli articoli II, III e IV del presente Protocollo saranno applicabili dalla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo senza tenere conto del periodo fiscale considerato.

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2021 810 Prot. con Cipro

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Proto- collo.

Fatto a Nicosia, il 20 luglio 2020, in due esemplari in lingua francese, greca e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione fra il testo francese e greco, prevale il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Cipro: Pierre-Yves Fux Constantinos Petrides

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