AS 2022 1
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Modifica del 23 dicembre 2021
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’allegato 1.10 numero 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:
I L’allegato 1.10 ORRPChim è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2022.
23 dicembre 2021 Ufficio federale della sanità pubblica: Anne Lévy
1 RS 814.81
2021-4282 RU 2022 1
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 1
Allegato 1.10 (art. 3)
Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione
N. 1 cpv. 1, note a piè di pagina
1 Divieto
1 Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui all’alle- gato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento EU- REACH)2 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere forniti al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera il valore soglia determinante di cui all’allegato I punto 1.1.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/20083.
N. 4
4 Disposizione transitoria della modifica del 23 dicembre 2021
Le seguenti sostanze che in virtù del regolamento (UE) 2021/22044 sono ora elencate nell’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento EU-REACH nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo possono essere forniti al grande pubblico fino alle seguenti date: a. fino al 1° marzo 2022: – Fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto dimensionale ≥ 3:1) (CAS 409-21-2 o CAS 308076-74-6) – N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossi- metil)glicinato di sodio] (CAS 70161-44-3) – Metilolacrilammide (CAS 924-42-5) – Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS 101-90-6) – Butanonossima (CAS 96-29-7) – Dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene (CAS 191-30-0),
2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicem- bre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chi- miche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la diret- tiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/2204, GU L 446 del 14.12.2021, pag. 34. 3 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2021/849, GU L 188 del 28.5.2021 pag. 27. 4 Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione, del 13 dicembre 2021, versione della GU L 446 del 14.12.2021, pag. 34.
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– Tris(2-metossietossi)vinilsilano (CAS 1067-53-4) – Diottil dilaurato (CAS 3648-18-8) e Stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati (CAS 91648-39-4) – Ipconazolo (ISO) (CAS 125225-28-7, CAS 115850-69-6, CAS 115937- 89-8) – Tetraglima (CAS 143-24-8) – 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (CAS 80-54-6) – Diisottilftalato (CAS 27554-26-3) – 2-metossietil-acrilato (CAS 3121-61-7) – Zinco piritione (CAS 13463-41-7) – Fluorocloridone (ISO) (CAS 61213-25-0) – Perossido di bis(α,α-dimetilbenzile) (CAS 80-43-3) – Diclorodiottilstannano (CAS 3542-36-7); b. fino al 17 dicembre 2022: tutte le sostanze non contemplate dalla lettera a.
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