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AS 2022 459

Legge sull’asilo (LAsi)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20201,

decreta:

I

La legge del 26 giugno 19982 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 1 lett. a e b e 3

1 La decisione d’allontanamento indica:

  • a. fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino3, l’obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen nonché l’obbligo di recarsi nello Stato di provenienza o in un altro Stato fuori dallo spazio Schengen che ne ammette l’entrata;

  • b. fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, la data entro la quale il richiedente deve lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen; se è stata ordinata l’ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;

3 Se il richiedente è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, l’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni.

Art. 102g cpv. 3

3 La consulenza comprende inoltre l’informazione sul meccanismo di denuncia di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/18964.

Art. 102k cpv. 1 lett. g

1 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al fornitore di prestazioni un’indennità per l’adempimento segnatamente dei seguenti compiti:

  • g. la consulenza e il sostegno nel quadro della presentazione di una denuncia ai sensi dell’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/18965.

Art. 102l cpv. 1, 1bis e 2, primo periodo

1 Concerne soltanto il testo francese

1bis Dopo l’attribuzione a un Cantone, i richiedenti l’asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico, o al rappresentante legale designato, al fine di ot­tenere la consulenza e il sostegno di cui all’articolo 102k capoverso 1 lettera g, salvo che ne abbiano già beneficiato in un centro della Confederazione.

2 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al consultorio giuridico un’indennità per le attività di cui ai capoversi 1 e 1bis. ...

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2022.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2022.

29 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

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