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AS 2022 572

Legge federale
sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite
(Legge sullo Stato ospite, LSO)
(Legge sullo Stato ospite, LSO)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20211,

decreta:

I

La legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1bis

1bis In deroga all’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il Consiglio fe­derale può accordare al Comitato internazionale della Croce Rossa il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del personale non assicurati presso l’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2022

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2022

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2022.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2022.

23 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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