AS 2022 572
Legge federale
sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite
(Legge sullo Stato ospite, LSO)
(Legge sullo Stato ospite, LSO)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20211,
decreta:
I
La legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1bis
1bis In deroga all’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il Consiglio federale può accordare al Comitato internazionale della Croce Rossa il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del personale non assicurati presso l’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2022 La presidente: Irène Kälin | Consiglio degli Stati, 17 giugno 2022 Il presidente: Thomas Hefti |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2022.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2022.
23 settembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |