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AS 2022 774

Ordinanza sulla sicurezza militare (OSM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 21 novembre 20181 sulla sicurezza militare è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3

3 Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all’estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un’autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr