AS 2022 846
Protocollo del 1998
alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti
RS 0.814.325; RU 2003 4425
Preambolo
Decisione 2009/2
Elenco delle paraffine clorurate a catena corta e dei naftaleni policlorurati negli allegati I e II del Protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti
Adottata dalle Parti contraenti il 18 dicembre 2009
Approvata dall’Assemblea federale il 15 giugno 20181
Accettata con strumento depositato dalla Svizzera il 30 novembre 2018
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 febbraio 2023
Traduzione
Le Parti al Protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti, riunite in occasione della ventisettesima seduta dell’organo esecutivo, decidono di emendare il Protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti («Protocollo POP») della convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, come segue:
Art. 1 Emendamento
A. Allegato I
1. Nell’elenco sono aggiunte le seguenti sostanze, in ordine alfabetico appropriato, inserendo le seguenti righe:
Materia | Regime di applicazione | |
|---|---|---|
Utilizzazioni consentite | Condizioni | |
«Naftaleni policlorurati (PCN) | Produzione | Nessuna |
Paraffine clorurate a | Produzione | Nessuna, salvo per la produzione per gli usi elencati nell’allegato II. |
Uso | Nessuna, salvo per gli usi elencati nell’allegato II» |
2. Alla fine dell’allegato I è aggiunta la seguente nota in calce:
|
B. Allegato II
1. Nell’elenco è aggiunta la seguente sostanza, nell’ordine alfabetico appropriato:
Materia | Regime di applicazione | |
|---|---|---|
Utilizzazioni consentite | Condizioni | |
«Paraffine clorurate a catena cortab |
| Le Parti si adoperano per eliminare questi usi non appena siano disponibili alternative adeguate. Entro il 2015, e in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti che fanno uso di queste sostanze forniscono una relazione sui progressi compiuti per eliminarle e informazioni sui progressi stessi all’organo esecutivo. Sulla base di queste relazioni, gli usi limitati di cui sopra vengono nuovamente sottoposti a valutazione.» |
2. Alla fine dell’allegato II è aggiunta la seguente nota in calce:
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Art. 2 Rapporto con il Protocollo POP
Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di accettazione del presente emendamento senza aver precedentemente, o simultaneamente, depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione al Protocollo POP.
Art. 3 Entrata in vigore
1. A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del Protocollo POP, il presente emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle Parti contraenti il Protocollo POP hanno depositato i loro strumenti di accettazione presso il depositario.
2. Dopo l’entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, esso entra in vigore per tutte le altre Parti contraenti il Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di accettazione.
Protocollo del 1998 alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistentiRS 0.814.325; RU 2003 4425