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AS 2023 191

Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’allegato 1.17 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificato secondo la versione qui annessa.

II

L’allegato dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici è modificato come segue:

N. III n. 3

(art. 3)

Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

N. 2 cpv. 1 lett. m e n, 2 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco)

1 I divieti di cui al numero 1 non si applicano all’impiego:

  • m. finalizzato alla manutenzione dei sistemi di trasporto aereo delle Forze aeree svizzere;

  • n. finalizzato alla fabbricazione di prodotti chimici, farmaci o dispositivi medici all’interno di un sistema chiuso, se il fabbricante prova che per un periodo di dieci anni dopo il termine del periodo di transizione per la sostanza elencata al numero 5 capoverso 1 non si verifica:

    1. alcuna emissione nell’ambiente, e

    2. alcuna esposizione delle persone.

N. 3 cpv. 1ter

1ter Chi impiega una sostanza elencata al numero 5 capoverso 1 o un preparato contenente una di queste sostanze in un processo di fabbricazione secondo il numero 2 capoverso 1 lettera n deve, al termine del periodo di transizione per tale sostanza, fornire all’organo di notifica in caso di altro o primo impiego entro tre mesi:

  • a. le seguenti informazioni:

    1. il nome e l’indirizzo dell’utilizzatore,

    2. il luogo di utilizzo,

    3. il nome e il numero CAS della sostanza o il nome del preparato contenente la sostanza e il suo contenuto in massa,

    4. il tipo d’impiego del prodotto fabbricato,

    5. il tipo d’impiego della sostanza e indicazioni in merito alla permanenza della sostanza nel processo di fabbricazione;

b. la prova secondo il numero 2 capoverso 1 lettera n che l’impiego della sostanza non comporta alcuna emissione nell’ambiente né alcuna esposizione delle persone.

N. 4

4 Processo di fabbricazione all’interno di un sistema chiuso

1 Entro sei mesi dalla ricezione della notifica secondo il numero 3 capoverso 1ter, l’organo di notifica, d’intesa con l’UFAM, l’UFSP e la SECO, verifica se l’impiego della sostanza in un processo di fabbricazione all’interno di un sistema chiuso è conforme ai requisiti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera n ed emana una decisione di accertamento.

2 Se i requisiti non sono rispettati occorre presentare, entro sei mesi, una domanda completa secondo il numero 2 capoverso 4. In caso contrario, l’organo di notifica ordina la cessazione del processo di fabbricazione.

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