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AS 2023 534

Ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’ordinanza del DFF del 25 giugno 20211 sui tassi d’interesse è modificata come segue:

Art. 4

1 Nel caso dei dazi, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sugli oli minerali, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e dell’imposta sulle bevande distillate i tassi d’interesse annui ammontano al:

  • a. 4,0 per cento per l’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2023;

  • b. 4,5 per cento per l’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;

  • c. 5,0 per cento per l’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009;

  • d. 6,0 per cento per l’interesse moratorio dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994;

  • e. 5,0 per cento per l’interesse moratorio fino al 30 giugno 1990.

2 Nel caso delle tasse di bollo e dell’imposta preventiva i tassi annui dell’interesse moratorio ammontano al:

  • a. 4,0 per cento dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;

  • b. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.

3 Nel caso dell’imposta federale diretta i tassi annui dell’interesse moratorio e dell’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire nonché i tassi annui dell’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati ammontano:

  • a. dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, al 4,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire e allo 0 per cento per l’interesse rimuneratorio;

  • b. dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, al 3,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire e allo 0 per cento per l’interesse rimuneratorio;

  • c. dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, al 3,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire e allo 0,25 per cento per l’interesse rimuneratorio;

  • d. nel 2012, al 3,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire e all’1,0 per cento per l’interesse rimuneratorio;

  • e. nel 2011, al 3,5 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire e all’1,0 per cento per l’interesse rimuneratorio.

4 Nel caso dell’imposta sul tabacco e dell’imposta sulla birra i tassi annui dell’interesse rimuneratorio e dell’interesse moratorio ammontano al:

  • a. 4,0 per cento dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;

  • b. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.

5 Nel caso dell’imposta sugli autoveicoli i tassi annui dell’interesse moratorio ammontano al:

  • a. 4,0 per cento dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;

  • b. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.

II

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

11 settembre 2023

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller-Sutter

Allegato

(art. 1 cpv. 2)

Interessi moratori e rimuneratori

Per gli anni civili dal 2024 si applicano i seguenti tassi d’interesse:

In vigore per (dall’anno civile)

Interesse moratorio (in percento)

Interesse rimuneratorio sulle eccedenze d’imposta da restituire (in percento)

Interesse rimuneratorio
sui pagamenti anticipati volontari
(in percento)

2024

4,75

4,75

1,25