AS 2023 534
Ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF del 25 giugno 20211 sui tassi d’interesse è modificata come segue:
Art. 4
1 Nel caso dei dazi, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sugli oli minerali, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e dell’imposta sulle bevande distillate i tassi d’interesse annui ammontano al:
a. 4,0 per cento per l’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2023;
b. 4,5 per cento per l’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;
c. 5,0 per cento per l’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009;
d. 6,0 per cento per l’interesse moratorio dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994;
e. 5,0 per cento per l’interesse moratorio fino al 30 giugno 1990.
2 Nel caso delle tasse di bollo e dell’imposta preventiva i tassi annui dell’interesse moratorio ammontano al:
a. 4,0 per cento dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
b. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.
3 Nel caso dell’imposta federale diretta i tassi annui dell’interesse moratorio e dell’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire nonché i tassi annui dell’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati ammontano:
a. dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, al 4,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire e allo 0 per cento per l’interesse rimuneratorio;
b. dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, al 3,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire e allo 0 per cento per l’interesse rimuneratorio;
c. dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, al 3,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire e allo 0,25 per cento per l’interesse rimuneratorio;
d. nel 2012, al 3,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire e all’1,0 per cento per l’interesse rimuneratorio;
e. nel 2011, al 3,5 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire e all’1,0 per cento per l’interesse rimuneratorio.
4 Nel caso dell’imposta sul tabacco e dell’imposta sulla birra i tassi annui dell’interesse rimuneratorio e dell’interesse moratorio ammontano al:
a. 4,0 per cento dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
b. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.
5 Nel caso dell’imposta sugli autoveicoli i tassi annui dell’interesse moratorio ammontano al:
a. 4,0 per cento dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
b. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
11 settembre 2023 | Dipartimento federale delle finanze: Karin Keller-Sutter |
Allegato
(art. 1 cpv. 2)
Interessi moratori e rimuneratori
Per gli anni civili dal 2024 si applicano i seguenti tassi d’interesse:
In vigore per (dall’anno civile) | Interesse moratorio (in percento) | Interesse rimuneratorio sulle eccedenze d’imposta da restituire (in percento) | Interesse rimuneratorio |
|---|---|---|---|
2024 | 4,75 | 4,75 | 1,25 |