È vietata l’esportazione di materiale germinale ottenuto dopo il 28 luglio 2023 verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia.
In deroga al capoverso 1, il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione di materiale germinale di bovini, ovini e caprini se la partita soddisfa una delle seguenti condizioni di cui all’allegato II parte 5 capitolo III del regolamento delegato (UE) 2020/686:
a. gli animali da cui è stato ottenuto il materiale germinale sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta del materiale germinale e durante tale raccolta in uno stabilimento protetto dai vettori di cui all’articolo 6;
b. gli animali sono stati sottoposti durante tutto il periodo di raccolta a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all’infezione da virus della EHD effettuata, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni e tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta finale del materiale germinale;
c. gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di identificazione dell’agente dell’infezione da virus su campioni di sangue prelevati all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di:
almeno 7 giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o
almeno 28 giorni, in caso di reazione a catena della polimerasi;
d. gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di identificazione dell’agente dell’infezione da virus della EHD su campioni di sangue prelevati il giorno della raccolta degli ovociti o degli embrioni;
e. durante il periodo privo del vettore di cui all’articolo 3 fino alla raccolta del materiale germinale sono trascorsi almeno 60 giorni.
Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione di materiale germinale ottenuto prima del 28 luglio 2023 se è stato conservato separatamente dal materiale germinale di cui al capoverso 1 e se non vi è alcun legame epidemiologico con un caso di EHD.