AS 2023 671
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 13a Piattaforma per la comunicazione elettronica
1 La SECO è responsabile della sicurezza dei dati sulla piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all’articolo 8a della legge.
2 Attribuisce ai collaboratori degli organi di controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge e delle associazioni di controllo incaricate da questi ultimi i diritti di accesso individuali di cui hanno bisogno.
3 I collaboratori degli organi di controllo e delle associazioni di controllo incaricate da questi ultimi accedono alla piattaforma per la comunicazione elettronica tramite un’autenticazione a due fattori.
4 Inseriscono nella piattaforma per la comunicazione elettronica le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti conformemente all’articolo 8 capoversi 1 e 2 della legge affinché altri collaboratori possano consultarli e scaricarli.
5 I dati trasmessi mediante la piattaforma sono criptati e protetti dagli accessi non autorizzati.
6 I dati di cui all’articolo 8a capoverso 2 della legge sono conservati per 12 mesi sulla piattaforma per la comunicazione elettronica. In seguito vengono automaticamente distrutti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
8 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |