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AS 2023 697

Ordinanza
sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati
(Ordinanza DOP/IGP)
(Ordinanza DOP/IGP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2 lett. d

2 Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti:

  • d. l’obbligo di fare controllare la fabbricazione, il preconfezionamento e l’etichettatura da uno o più organismi di certificazione di cui al capoverso 1 lettera e.

Art. 8

Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell’articolo 14a

Sezione 2a:Sospensione temporanea di determinate disposizioni dell’elenco degli obblighi

Art. 14a

1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può autorizzare, con un’ordinanza, una sospensione temporanea di determinate disposizioni dell’elenco degli obblighi elencate all’articolo 7 capoverso 1 lettere c e d nei casi seguenti:

  • a. eventi naturali eccezionali a causa dei quali è impossibile adempiere determinati punti dell’elenco degli obblighi per un determinato periodo;

  • b. decisioni delle autorità fondate sul diritto federale o cantonale, segnatamente in ambito sanitario o fitosanitario, a causa delle quali è impossibile rispettare delle disposizioni dell’elenco degli obblighi per un determinato periodo.

2 Il raggruppamento presenta all’UFAG la domanda di sospensione temporanea. Questa deve essere corredata della prova che è stata accolta dall’assemblea dei rappresentanti del raggruppamento.

3 Deve dimostrare che la sospensione temporanea non ha alcun effetto diretto sulle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto né sulla sua forma distintiva.

4 Deve dimostrare che saranno prese misure adeguate per informare il pubblico o il consumatore finale sulle disposizioni sospese temporaneamente.

5 Il DEFR può fissare ulteriori condizioni e oneri in relazione alla sospensione temporanea delle disposizioni. In particolare può limitare la sospensione a una parte dell’area geografica.

6 La sospensione temporanea non può avere una durata superiore a un anno e può essere rinnovata soltanto una volta consecutivamente per lo stesso motivo.

Titolo prima dell’articolo 15

Sezione 2b: Procedura di cancellazione

Art. 18 cpv. 2

2 Il DEFR stabilisce le esigenze minime relative al controllo.

Art. 19 cpv. 3

3 Gli organismi di certificazione devono inoltre adempiere le esigenze stabilite in virtù dell’articolo 18 capoverso 2 dal DEFR.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza<br />sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati<br />(Ordinanza DOP/IGP) | Lexipedia | Lexipedia