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AS 2023 831

Ordinanza sul controllo del latte (OCL)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 20 ottobre 20101 sul controllo del latte è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 10 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura,

Art. 6 cpv. 1 e 2

1 Al termine delle analisi, i laboratori di prova devono notificare senza indugio i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione). Quest’ultimo mette i risultati a disposizione dei produttori e dei valorizzatori che acquistano il latte direttamente dai produttori (primi acquirenti di latte).

2 I laboratori di prova devono notificare i risultati alle competenti autorità d’esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all’articolo 15 sono soddisfatte.

Art. 7

Abrogato

Art. 12 Rendiconto

Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori devono presentare ogni anno all’USAV un rapporto sull’esecuzione del controllo del latte e sull’utilizzo dei fondi federali.

Art. 13 Compiti di Agroscope

1 In relazione ai laboratori di prova, la Stazione federale di ricerca agronomica Agroscope ha i seguenti compiti:

  • a. propone all’USAV i metodi di controllo;

  • b. svolge i test di idoneità per i laboratori di prova di cui all’articolo 11 capoverso 1;

  • c. assicura il coordinamento tra i laboratori interessati.

2 Per lo svolgimento dei test di idoneità, Agroscope è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

8 dicembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr