AS 2023 831
Ordinanza sul controllo del latte (OCL)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 ottobre 20101 sul controllo del latte è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 10 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura,
Art. 6 cpv. 1 e 2
1 Al termine delle analisi, i laboratori di prova devono notificare senza indugio i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione). Quest’ultimo mette i risultati a disposizione dei produttori e dei valorizzatori che acquistano il latte direttamente dai produttori (primi acquirenti di latte).
2 I laboratori di prova devono notificare i risultati alle competenti autorità d’esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all’articolo 15 sono soddisfatte.
Art. 7
Abrogato
Art. 12 Rendiconto
Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori devono presentare ogni anno all’USAV un rapporto sull’esecuzione del controllo del latte e sull’utilizzo dei fondi federali.
Art. 13 Compiti di Agroscope
1 In relazione ai laboratori di prova, la Stazione federale di ricerca agronomica Agroscope ha i seguenti compiti:
a. propone all’USAV i metodi di controllo;
b. svolge i test di idoneità per i laboratori di prova di cui all’articolo 11 capoverso 1;
c. assicura il coordinamento tra i laboratori interessati.
2 Per lo svolgimento dei test di idoneità, Agroscope è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.
8 dicembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |