AS 2024 161
Ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Art. 41ab. Vincite in naturaLe vincite in natura ai giochi in denaro imponibili secondo l’articolo 6 capoverso 1 LIP devono essere dichiarate spontaneamente su modulo ufficiale all’AFC entro 90 giorni dalla determinazione del risultato. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vincitore. L’articolo 41 capoverso 2 è applicabile per analogia.
Art. 41b2.Vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le venditea. Vincite in denaroL’imposta è calcolata sulle singole vincite in denaro a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite imponibili secondo l’articolo 6 capoverso 2 LIP; essa deve essere pagata spontaneamente all’AFC entro 30 giorni dalla determinazione del risultato sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale.
Art. 41cb. Vincite in naturaLe vincite in natura a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite imponibili secondo l’articolo 6 capoverso 2 LIP devono essere dichiarate spontaneamente su modulo ufficiale all’AFC entro 90 giorni dalla determinazione del risultato. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vincitore.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.
10 aprile 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |