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AS 2024 162

Scambio di note del 1° dicembre 2023 / 26 febbraio 2024
tra la Svizzera e la Francia recante modifica alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la sistemazione dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin e l’istituzione di uffici per i servizi nazionali coordinati di controllo a Ferney-Voltaire e a Ginevra-Cointrin, del 25 aprile 1956
Entrato in vigore il 1° aprile 2024

Preambolo

Traduzione

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Parigi, 26 febbraio 2024

Ministero dell’Europa
e degli Affari Esteri

Parigi

L’Ambasciata di Svizzera a Parigi presenta i suoi complimenti al Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri e ha l’onore di confermargli il ricevimento della sua nota n. 2023‑0528363/DGM/DE/STRAT del 1° dicembre 2023 dal seguente contenuto:

«Il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera in Francia e, riferendosi alle riunioni della commissione mista franco-svizzera dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin del 28 gennaio 2021 a Ginevra e del 3 novembre 2022 a Gex come pure al parere espresso da tale commissione, ha l’onore di proporre che la Convenzione del 25 aprile 19561 tra la Francia e la Svizzera concernente la sistemazione dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin e l’istituzione di uffici per i servizi nazionali coordinati di controllo a Ferney-Voltaire e a Ginevra-Cointrin sia modificata come segue:

Art. 5La Francia s’impegna a costituire, sulle parti del territorio francese interessato, le servitù aeronautiche e radioelettriche necessarie all’esercizio dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin e degli impianti di sicurezza destinati alle operazioni d’avvicinamento, d’atterramento e d’involo concernenti detto aeroporto, conformemente al programma di piano di sistemazione allegato alla presente convenzione (allegato III).Tali piani di servitù saranno allestiti, pubblicati e applicati dalle autorità francesi competenti, a domanda del Consiglio federale svizzero e conformemente alle disposizioni del diritto francese in materia. Essi saranno conformi alle regole e alle raccomandazioni previste dall’O.A.C.I. in applicazione della convenzione di Chicago2 e alle norme dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) ma non potranno andar oltre le prescrizioni francesi in materia e le disposizioni applicate in territorio svizzero dalle autorità svizzere competenti.Nei piani di servitù saranno indicate la posizione e le qualità particolari degli impianti di sicurezza qui sopra menzionati.

Art. 9Il personale della direzione dell’aeroporto e quello dei servizi svizzeri competenti avranno accesso in ogni tempo agli impianti di sicurezza aerea che si trovano in territorio francese.Il passaggio in Francia attraverso punti diversi da quelli normalmente prescritti è riservato al personale svizzero interessato provvisto di un permesso rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 12La presente convenzione è parimente applicabile ai servizi d’elicotteri da e per la Francia. Il Consiglio federale svizzero s’impegna di consentire per tali apparecchi l’uso dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin alle condizioni previste per i velivoli usuali.

Art. 242.Tuttavia, per i fatti considerati infrazioni tanto in diritto penale svizzero come in quello francese, è espressamente riservata la competenza delle autorità giudiziarie francesi, anche rispetto a cittadini o funzionari, impiegati statali e agenti svizzeri, se le infrazioni sono state commesse nell’ufficio di Ferney-Voltaire.

Art. 251.Per quanto concerne l’ufficio di Ferney-Voltaire e la porzione di strada che s’estende sino al confine, il Governo francese garantisce al Consiglio federale svizzero la reciprocità nell’applicazione delle disposizioni previste negli articoli 15, 16, 18 e 19 della presente convenzione.

Art. 265.Le autorità svizzere, inoltre, contribuiranno, in territorio francese e nell’ambito del diritto francese, alla costruzione di abitazioni d’affitto riservate agli agenti francesi delle dogane, della polizia e dei servizi postali.A tale scopo, le autorità svizzere accorderanno un anticipo senza interesse, rimborsabile in trenta rate annuali, pari al 25 per cento dell’importo delle spese di costruzione, secondo le norme HLM, di 35 abitazioni. Il pagamento di questo anticipo sarà fatto a un organismo HLM designato dall’Amministrazione francese. Questi pagamenti saranno eseguiti in franchi svizzeri.

Art. 29Gli agenti, gli impiegati e i funzionari di uno Stato che in applicazione della presente convenzione sono chiamati a esercitare le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato sono dispensati dall’obbligo di un passaporto e di un visto. Essi possono passare la frontiera e recarsi sul luogo di servizio, giustificando semplicemente la loro identità e la loro condizione.I veicoli di servizio e quelli personali importati temporaneamente dagli agenti, dagli impiegati e dai funzionari d’uno Stato per il loro servizio o per un servizio d’ispezione sono esenti nell’altro Stato da dazi o da qualsiasi altra tassa e dispensati da cauzione. Tali veicoli non sono sottoposti a limitazioni o a divieti d’importazione o d’esportazione. I provvedimenti di controllo saranno stabiliti di comune accordo dalle amministrazioni competenti.

Art. 30Le autorità dello Stato sul cui territorio trovasi l’ufficio concederanno ai funzionari, agli impiegati e agli agenti dell’altro Stato, per l’esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione accordata ai loro funzionari, impiegati e agenti.

Art. 31Le autorità dello Stato sul cui territorio trovasi l’ufficio si riservano il diritto d’invitare le autorità dell’altro Stato a richiamare determinati funzionari, impiegati o agenti. Le autorità di questo Stato procederanno al richiamo di tali funzionari, impiegati o agenti.

Art. 321.I funzionari, gli impiegati e gli agenti di uno Stato che esercitano le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato dipenderanno esclusivamente dalle autorità cui sono sottoposti per tutto quello che concerne la loro attività ufficiale, i rapporti di servizio e la disciplina. Se rispetto a tali funzionari, impiegati e agenti fossero applicate le disposizioni degli articoli 19 paragrafo 2 e 24 paragrafo 2, le autorità dalle quali dipendono ne saranno immediatamente avvertite.2.I funzionari, gli impiegati e gli agenti di uno Stato, come anche i membri delle loro famiglie, non saranno astretti ad alcun obbligo di servizio militare o di prestazione di servizio personale sul territorio dell’altro Stato.

Art. 331.I funzionari, gli impiegati e gli agenti di uno Stato che esercitano le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato e stabiliscono in quest’ultimo la loro residenza non saranno assoggettati ad alcuna imposta o contributo da cui siano esentati gli abitanti del luogo in cui trovasi l’ufficio. Essi e le loro famiglie, allorché vi stabiliscono la prima volta la loro residenza, fruiranno della franchigia temporanea dei dazi o di altre tasse per i mobili, gli indumenti personali e altri oggetti d’uso casalingo, a condizione che siano adempiute le formalità doganali.2.Ove non stabilissero la loro residenza sul territorio dello Stato in cui trovasi l’ufficio, essi saranno esenti, in questo Stato, da qualsiasi onere personale e imposta diretta.3.Il salario dei funzionari, degli impiegati e degli agenti indicati nel presente articolo non saranno assoggettati ad alcuna limitazione monetaria.

Art. 341.Il personale dipendente da uno Stato, in servizio e residente sul territorio dell’altro Stato, deve, per quanto concerne le condizioni di residenza, mettersi in regola con le autorità competenti conformemente alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri. Ove sia il caso, esso sarà gratuitamente provvisto d’un permesso di soggiorno e d’altri documenti dalle autorità del paese nel quale esercita le sue funzioni. Il permesso di soggiorno non potrà essere rifiutato al coniuge e ai figli dei funzionari, degli impiegati statali e degli agenti che vivono con questi in economia domestica e non esercitano un’attività lucrativa, eccetto che contro tali persone non sia stato pronunciato un divieto personale d’entrata.I coniugi e i figli di tali funzionari e impiegati statali che vivono con questi in economia domestica e non esercitano alcuna attività lucrativa sono esenti dalle tasse concernenti i permessi di soggiorno. La concessione di permessi per l’esercizio di un’attività lucrativa ai membri della famiglia di detti funzionari, impiegati statali e agenti è lasciata all’apprezzamento delle autorità competenti. Ove esse esigessero un tale permesso, il rilascio di questo avrà luogo mediante il pagamento delle tasse regolamentari.2.Il tempo durante il quale i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uno Stato esercitano le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato non sarà compreso nei termini che danno diritto a un trattamento privilegiato in virtù di convenzioni esistenti tra i due Stati. Questa disposizione vale parimente per i membri della famiglia che fruiscono d’un permesso di soggiorno in virtù della presenza del funzionario, dell’impiegato statale o dell’agente sul territorio dell’altro Stato.

Art. 36Ciascuno dei due Stati permetterà il prolungamento sul suo territorio delle linee telefoniche dell’altro Stato affinché possano essere stabilite comunicazioni dirette tra i servizi di dogana, di polizia e delle Poste che si trovano negli uffici indicati negli articoli 11, 23 e 39 e le loro amministrazioni.

Art. 39Ciascuno dei due Stati potrà stabilire un ufficio postale negli uffici per i servizi nazionali coordinati di controllo.Le disposizioni particolari concernenti l’esercizio di tale ufficio saranno determinate di comune accordo dalle amministrazioni interessate.Qualora i servizi postali francesi decidessero di istituire un ufficio postale nel settore destinato ai servizi francesi dell’aeroporto, le autorità svizzere metteranno a disposizione di essi i locali necessari.Le spese d’impianto di tali locali, come pure la pigione usuale, sarebbero a carico dello Stato francese.

Art. 41Il Consiglio federale svizzero assumerà tutte le spese derivanti dall’ampliamento dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin. In particolare, il Consiglio federale si impegna ad assumere le spese concernenti: […]

Piano di sistemazione dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin

1. Allungamento della pista

La lunghezza della pista è stata portata a 3900 m.

2. Vie di circolazione

Dal lato sud fino all’estremità est, la pista sarà provvista di una via di circolazione parallela.

A nord della pista, non è prevista alcuna via di circolazione.

4. Piano di franchigia d’ostacoli

a. La quota di riferimento dell’aerodromo è quella altimetrica generale svizzera (+ 419).

b. La metà larghezza della striscia di atterramento e di decollo sarà di 150 m.

c. Il piano di avvicinamento inizierà a 60 m dall’estremità della pista.

d. La pendenza del piano di avvicinamento sarà del 2 per cento. L’angolo di apertura del limite laterale dell’asse di discesa sarà del 15 per cento.

e. La pendenza dei lati del piano di avvicinamento sarà di 1/7 per cento.

f. L’altezza della superficie orizzontale interna sarà di 45 m sopra la quota di riferimento (+ 419).

g. L’altezza del piano terminale della superficie conica sarà di 145 m sopra la medesima quota di riferimento.

h. La sezione della superficie orizzontale interna sarà un circolo d’un raggio di 4000 metri.

5. Piano delle servitù di franchigia d’ostacoli

Il territorio francese è interessato per la parte laterale nord della superficie di franchigia.

Il piano graverà di servitù non aedificandi e non altius tollendi tutti i fondi in territorio francese situati nell’area di franchigia determinata nel § 4 che procede.

a. Nessun ostacolo massiccio permanente (costruzione, piantagione, ecc.) potrà oltrepassare la quota della superficie di franchigia.

b. Nessun ostacolo leggero (piloni, comignoli, linee elettriche, ecc.) dovrà oltrepassare la quota della superficie di franchigia.

c. D’intesa con le autorità competenti svizzere e francesi, potranno tuttavia essere tollerati alcuni ostacoli esistenti (segnatamente la Fornace di Ferney-Voltaire), a condizione che siano segnalati di giorno e di notte.

Il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri sarà grato all’Ambasciata di Svizzera di fargli sapere se la presente proposta incontra il gradimento del Governo svizzero. In caso affermativo la presente nota e quella che l’Ambasciata vorrà inviargli in risposta costituiranno un accordo tra i due Governi recante modifica alla Convenzione, conformemente all’articolo 44 della stessa.

Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della seconda nota.

Il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera in Francia l’assicurazione della sua alta considerazione.»

L’Ambasciata ha l’onore di comunicare il gradimento del Consiglio federale nei confronti del contenuto della nota verbale del Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri del 1° dicembre 2023. Questa nota verbale del Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri e la presente nota verbale costituiscono, conformemente all’articolo 44 della Convenzione del 25 aprile 1956 tra la Svizzera e la Francia concernente la sistemazione dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin e l’istituzione di uffici per i servizi nazionali coordinati di controllo a Ferney-Voltaire e a Ginevra-Cointrin, un accordo tra la Svizzera e la Francia recante modifica alla Convenzione stessa. L’accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della presente nota verbale.

L’Ambasciata di Svizzera a Parigi coglie l’occasione per rinnovare al Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.

Scambio di note del 1° dicembre 2023 / 26 febbraio 2024<br />tra la Svizzera e la Francia recante modifica alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la sistemazione dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin e l’istituzione di uffici per i servizi nazionali coordinati di controllo a Ferney-Voltaire e a Ginevra-Cointrin, del 25 aprile 1956<br />Entrato in vigore il 1° aprile 2024 | Lexipedia | Lexipedia