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AS 2024 232

Ordinanza
relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera
(Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)
(Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

Preambolo

La Banca nazionale svizzera

ordina:

I

L’ordinanza del 18 marzo 20041 sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 lett. c1 Per il calcolo delle riserve minime sono determinanti i seguenti impegni delle banche espressi in franchi svizzeri:c. gli impegni risultanti da depositi revocabili della clientela, senza i fondi depositati nel quadro della previdenza vincolata;

Art. 15 cpv. 11 Le riserve minime necessarie ammontano al 4 per cento della media dei valori degli impegni determinanti, rilevati alla fine dei tre mesi precedenti il rispettivo periodo di riferimento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

11 aprile 2024

In nome della Banca nazionale svizzera:

Il presidente della Direzione generale, Thomas J. Jordan
Un membro della Direzione generale, Martin Schlegel

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