AS 2024 232
Ordinanza
relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera
(Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)
(Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)
Preambolo
La Banca nazionale svizzera
ordina:
I
L’ordinanza del 18 marzo 20041 sulla Banca nazionale è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 1 lett. c1 Per il calcolo delle riserve minime sono determinanti i seguenti impegni delle banche espressi in franchi svizzeri:c. gli impegni risultanti da depositi revocabili della clientela, senza i fondi depositati nel quadro della previdenza vincolata;
Art. 15 cpv. 11 Le riserve minime necessarie ammontano al 4 per cento della media dei valori degli impegni determinanti, rilevati alla fine dei tre mesi precedenti il rispettivo periodo di riferimento.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.
11 aprile 2024 | In nome della Banca nazionale svizzera: Il presidente della Direzione generale, Thomas J. Jordan |