AS 2024 374
Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 57 Importo del canoneImporto del canone annuo: franchi a. per un’economia domestica di tipo privato: dal 1.1.2027 al 31.12.2028 312.– dal 1.1.2029 300.– b. per una collettività: dal 1.1.2027 al 31.12.2028 624.– dal 1.1.2029 600.–
Art. 67b cpv. 1 e 2 lett. a e b1 La cifra d’affari annua minima che determina l’obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 1 200 000 franchi.2 Il canone annuo per un’impresa ammonta, in base al livello di cifra d’affari, a:a. Abrogatab. Abrogata
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
19 giugno 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |