AS 2024 489
Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 settembre 20061 sul Codice penale e sul Codice penale militare è modificata come segue:
TitoloOrdinanza
sul Codice penale, sul Codice penale militare
e sul diritto penale minorile(OCP-CPM-DPMin)
Ingressovisto l’articolo 387 capoverso 1 lettere a, b ed e del Codice penale2 (CP);
visto l’articolo 38 del diritto penale minorile del 20 giugno 20033 (DPMin);
visti gli articoli 34b capoverso 1 e 47 del Codice penale militare del 13 giugno 19274 (CPM),
Art. 1 lett. bbisLa presente ordinanza disciplina:bbis. il concorso di sanzioni secondo il DPMin e il CP;
Art. 3 cpv. 11 Se viene revocata la sospensione condizionale di una pena pecuniaria o di una pena detentiva senza che venga pronunciata una pena unica secondo l’articolo 46 capoverso 1 CP, l’esecuzione della pena compete al Cantone il cui giudice l’ha ordinata.
Titolo dopo l’art. 3Sezione 3:
Concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di più sanzioni a tenore del Codice penale
Art. 4Pene detentive eseguibili simultaneamenteSe nell’esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli articoli 74–89 CP, secondo la loro durata totale.
Art. 11Abrogato
Art. 12Abrogato
Titolo dopo l’art. 12bSezione 3a:
Concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di sanzioni a tenore del diritto penale minorile e del Codice penale
Art. 12cPene del DPMin e pene detentive del CP
eseguibili simultaneamenteSe nell’esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell’articolo 23 DPMin o di privazioni della libertà a tenore dell’articolo 25 DPMin con pene detentive a tenore dell’articolo 40 CP, le pene sono eseguite consecutivamente.
Art. 12dMisure protettive del DPMin e misure terapeutiche del CP
eseguibili simultaneamente1 Se nell’esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12–15 DPMin con misure terapeutiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, l’autorità com-petente esegue la misura protettiva o terapeutica più urgente o più appropriata. L’esecuzione delle altre misure è differita.2 Se, nel corso dell’esecuzione secondo il capoverso 1, le misure protettive o terapeu-tiche differite si rivelano più urgenti o più appropriate, le autorità competenti ne ordinano l’esecuzione in vece delle misure protettive o terapeutiche precedentemente disposte.3 Gli articoli 19 e 32 capoversi 2 e 3 DPMin nonché 62–62d, 63a e 63b CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure eseguite e all’esecuzione delle misure differite.
Art. 12e Collocamenti del DPMin e pene detentive del CP
eseguibili simultaneamente1 Se nell’esecuzione vi è concorso di collocamenti a tenore dell’articolo 15 DPMin con pene detentive a tenore del CP, i collocamenti sono eseguiti prima delle pene detentive. L’esecuzione delle pene detentive è differita.2 Gli articoli 19 e 32 capoversi 2 e 3 DPMin nonché 62b capoverso 3 e 62c capoverso 2 CP si applicano per analogia alla conclusione dei collocamenti e all’esecuzione delle pene detentive differite.
Art. 12f Pene del DPMin e misure terapeutiche stazionarie del CP
eseguibili simultaneamente1 Se nell’esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell’articolo 23 DPMin o di privazioni della libertà a tenore dell’articolo 25 DPMin con misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP, l’autorità competente esegue le misure terapeutiche stazionarie. L’esecuzione delle pene minorili è differita. 2 Gli articoli 62–62d CP e l’articolo 32 capoversi 2 e 3 DPMin si applicano per analogia alla conclusione delle misure terapeutiche stazionarie e all’esecuzione delle pene minorili differite.
Art. 12gTrattamenti ambulatoriali del DPMin e pene detentive del CP eseguibili simultaneamente o trattamenti ambulatoriali del CP e privazioni della libertà del DPMin eseguibili simultaneamente1 Se nell’esecuzione vi è concorso di trattamenti ambulatoriali a tenore dell’articolo 14 DPMin con pene detentive a tenore del CP, le autorità competenti eseguono:a. le sanzioni simultaneamente; ob. la sanzione più urgente o più appropriata; l’esecuzione delle altre sanzioni è differita.2 Se vi è concorso di privazioni della libertà a tenore dell’articolo 25 DPMin con trattamenti ambulatoriali a tenore dell’articolo 63 CP, il capoverso 1 si applica per analogia.3 Gli articoli 19 e 32 capoverso 4 DPMin nonché 56 capoverso 6 e 63b capoverso 1 CP si applicano per analogia quando occorre stabilire se e in quale misura le sanzioni differite giusta il capoverso 1 o 2 vadano ancora eseguite successivamente.
Art. 12hSanzioni del DPMin e internamenti del CP
eseguibili simultaneamente1 Se nell’esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12–15 DPMin o di prestazioni personali a tenore dell’articolo 23 DPMin con un internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP, l’internamento va eseguito prima delle altre sanzioni. L’esecuzione delle sanzioni per minori è differita.2 Una misura terapeutica stazionaria a tenore dell’articolo 65 capoverso 1 CP o la liberazione definitiva dall’internamento grazie al superamento con successo del periodo di prova secondo l’articolo 64a capoverso 5 CP comporta la soppressione delle sanzioni differite secondo il DPMin.3 Se nell’esecuzione vi è concorso di privazioni della libertà a tenore dell’articolo 25 DPMin con un internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP, le privazioni della libertà vanno eseguite prima dell’internamento.
Art. 12iCollocamenti o pene del DPMin ed espulsioni del CP
eseguibili simultaneamente1 Se nell’esecuzione vi è concorso di collocamenti a tenore dell’articolo 15 DPMin o di pene a tenore del DPMin con un’espulsione a tenore degli articoli 66a o 66abis CP, i collocamenti e le pene o le parti delle pene senza condizionale vanno eseguite prima dell’espulsione.2 L’espulsione è eseguita non appena il collocamento sia soppresso oppure il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall’esecuzione della pena o della misura, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un’altra misura protettiva.
Titolo prima dell’art. 13Sezione 4:
Concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni o di sanzioni pronunciate da diverse autorità giudicanti dello stesso Cantone
Art. 13 Accordo tra i Cantoni o le autorità interessati1 Se nell’esecuzione vi è concorso di sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni interessati si accordano tra loro, se occorre decidere in merito a:a. l’esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate;b. l’esecuzione simultanea di sanzioni.2 Se nell’esecuzione vi è concorso di più sanzioni del DPMin e del CP ordinate da autorità diverse dello stesso Cantone, il capoverso 1 si applica per analogia.
Art. 14, rubrica, nonché lett. b e cCompetenza per l’esecuzione
in caso di concorso di sanzioni del CPSe i Cantoni interessati non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l’esecuzione, è competente:b. per l’esecuzione di misure identiche (art. 6 cpv. 1 e art. 8), l’esecuzione simultanea di misure terapeutiche diverse (art. 6 cpv. 2) o di misure ambulato-riali e pene detentive (art. 10 cpv. 1 lett. a): il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato per prima;c. Abrogata
Art. 14a cpv. 22 Per l’esecuzione di un’espulsione in concorso con una pena a tenore del CP o del DPMin oppure con una misura privativa della libertà o una misura protettiva a tenore del DPMin pronunciata in un altro Cantone è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l’espulsione.
Art. 14bCoordinamento dell’esecuzione in caso di concorso
di sanzioni del DPMin e del CPSe le autorità interessate dello stesso Cantone o di Cantoni diversi non convengono altrimenti per quanto concerne l’esecuzione delle seguenti sanzioni in concorso tra loro (art. 13), vale quanto segue:a. in caso di concorso di misure protettive a tenore del DPMin e di misure stazionarie a tenore del CP (art. 12d cpv. 1), è eseguita la misura che per prima è passata in giudicato;b. in caso di concorso di trattamenti ambulatoriali a tenore del DPMin e di pene detentive a tenore del CP o trattamenti ambulatoriali a tenore del CP e privazioni della libertà a tenore del DPMin (art. 12g), le sanzioni sono eseguite simultaneamente.
Art. 16, rubricaAssunzione delle spese di esecuzione
in caso di concorso di sanzioni del CP
Art. 17Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
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