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AS 2024 561

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20232,

decreta:

Art. 11 La Convenzione del 30 giugno 20053 sugli accordi di scelta del foro è approvata.2 Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione della Svizzera alla Convenzione.3 All’atto dell’adesione il Consiglio federale formula la dichiarazione di cui all’articolo 22 paragrafo 1 della Convenzione.

Art. 2La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.

Art. 3Il coordinamento con altre modifiche è disciplinato nell’allegato.

Art. 41 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all’allegato. Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023 La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023 Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 18 aprile 2024.42 Conformemente all’articolo 4 capoverso 2, la modifica della legge federale di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° gennaio 2025.5 4 settenbre 2024 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2 e 3)

1. Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato (LDIP) è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1, secondo periodo, nonché 1bis e 3

1 … Il patto può essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. …

1bis Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo.

3 Abrogato

Art. 6

V. Costituzione in giudizio del convenuto

Nelle controversie patrimoniali, l’incondizionata costituzione in giudizio del convenuto comporta competenza del tribunale svizzero adito.

2. Coordinamento con la modifica del 17 marzo 2023 della LDIP

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LDIP7 (n. 1) o la modifica del 17 marzo 20238 della LDIP contestuale a quella del Codice di procedura civile9 (cifra II n. 3), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 5 cpv. 3

Abrogato

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