AS 2024 574
Ordinanza sulla navigazione marittima
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 novembre 19561 sulla navigazione marittima è modificata come segue:
Art. 51 Le navi di imprese secondo l’articolo 19 della legge sulla navigazione marittima sono iscritte nel registro del naviglio svizzero se le condizioni stabilite dalla legge sulla navigazione marittima e dalla presente ordinanza sono adempiute.2 Salvo disposizioni contrarie della legge sulla navigazione marittima o della presente ordinanza, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni2 in materia di rappresentanza di imprese secondo l’articolo 19 della legge sulla navigazione marittima.
N. 2 (art. 5a)Abrogato
N. 3 (art. 5b)Abrogato
Titolo prima dell’art. 5c4.Amministrazione
Art. 5cLe imprese secondo l’articolo 19 della legge sulla navigazione marittima devono avere la loro amministrazione effettiva in Svizzera.
Art. 5d1 Il proprietario della nave deve disporre di fondi propri che rappresentino almeno il 20 per cento del valore contabile delle navi iscritte a suo nome. Per ogni nave di cui è chiesta l’iscrizione, il prezzo d’acquisto è considerato come primo valore contabile.2 Se i fondi propri diminuiscono in seguito a perdite, una riduzione degli stessi fino al 5 per cento del valore contabile è ammissibile durante gli otto esercizi annui successivi alla perdita; qualora circostanze eccezionali lo giustifichino, l’Ufficio svizzero della navigazione marittima può prorogare questo termine di due anni al massimo.3 Per l’acquisto di navi, l’Ufficio svizzero della navigazione marittima può autorizzare che i fondi propri siano inferiori a quanto previsto dal capoverso 1 se vi sono prospettive fondate che, nei prossimi otto anni e con un andamento normale degli affari, essi possano raggiungere nuovamente il 20 per cento del valore contabile. Questi fondi non dovranno tuttavia essere inferiori al 5 per cento del valore contabile.4 L’Ufficio svizzero della navigazione marittima può richiedere che il proprietario della nave specifichi, mediante un certificato di finanziamento completo, l’origine dei mezzi finanziari investiti nella nave.
Art. 5e cpv. 1, 2 e 3 lett. c1 I capitali investiti nell’impresa di un proprietario svizzero che sono utilizzati per il finanziamento di una nave devono essere designati separatamente nel bilancio e nei libri contabili e non possono essere iscritti tra i debiti correnti.2 Abrogato3 Sono considerati fondi propri giusta l’articolo 24 capoverso 1 della legge sulla navigazione marittima:c. per le imprese individuali: i fondi propri del proprietario investiti nell’impresa;
Art. 6Qualora l’armatore non sia proprietario della nave, l’Ufficio svizzero della navigazione marittima accerta se egli adempia le condizioni richieste dalla legge per l’armatore svizzero.
Art. 8 cpv. 11 Le navi svizzere devono avere una classe commerciale di una società di classificazione riconosciuta dall’Ufficio svizzero della navigazione marittima.
Titolo prima dell’art. 9III. Convenzioni internazionali1.Applicazione
Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, e ed i, nonché cpv. 3 e 41 Alle navi svizzere, al loro armamento e alla loro sicurezza, alla salvaguardia della vita umana in mare e alla protezione delle acque marittime, alle condizioni di lavoro su navi svizzere come pure alla formazione della gente di mare si applicano, nel loro ultimo tenore vigente, le seguenti convenzioni internazionali:d. Abrogatae. Protocollo del 17 febbraio 19783 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi e Protocollo del 26 settembre 19974 che modifica detta Convenzione, nella versione del relativo Protocollo del 1978;i. Convenzione internazionale del 23 giugno 19695 sulla stazzatura delle navi.3 Abrogato4 Abrogato
Art. 10 cpv. 11 Nei casi in cui una convenzione internazionale dichiarata applicabile rinvia alla competenza o alle attribuzioni del Governo o dell’amministrazione dello Stato nei cui registri è immatricolata la nave, è competente, per le navi svizzere, l’Ufficio svizzero della navigazione marittima; sono salve le attribuzioni dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) per quel che concerne gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici.
Titolo prima dell’art. 113.Prescrizioni concernenti i mezzi di caricazione, comprese le ispezioni e i controlli
Titolo prima dell’art. 11a3a. Smaltimento dei rifiuti
Art. 11a1 È vietato immergere in mare, dal bordo di navi svizzere, rifiuti o altre sostanze.2 Resta salvo lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla conduzione di navi conformemente al Protocollo del 17 febbraio 19786 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi.
Titolo prima dell’art. 11b3b. Incenerimento dei rifiuti
Art. 11b1 È vietato incenerire in mare, su navi svizzere, rifiuti o altre sostanze.2 Resta salvo l’incenerimento di rifiuti derivanti dalla conduzione di navi conformemente al Protocollo del 17 febbraio 19787 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi.
Titolo prima dell’art. 11c3c. Sistemi antivegetativi
Art. 11cSulle navi svizzere sono vietati l’applicazione, la riapplicazione, l’installazione e l’uso dei sistemi antivegetativi elencati nell’allegato 1 alla Convenzione internazionale del 5 ottobre 20018 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi.
Art. 15 cpv. 44 Le disposizioni degli articoli 81 e 82 dell’ordinanza del 23 settembre 20119 sul registro fondiario si applicano per analogia all’annotazione di un contratto di locazione giusta l’articolo 92 capoverso 5 della legge sulla navigazione marittima e di un contratto di noleggio secondo l’articolo 94 capoverso 3 della legge sulla navigazione marittima.
Art. 20 cpv. 11 In quanto siano adempiute le condizioni richieste, l’Ufficio svizzero della navigazione marittima rilascia certificati svizzeri d’idoneità ai capitani e agli ufficiali di coperta e di macchina, alla squadra delle imbarcazioni di salvataggio, come anche ai marinai incaricati della guardia di ponte a bordo di navi svizzere; l’UFCOM procede analogamente per il rilascio dei certificati d’idoneità ai radiotelegrafisti di bordo.
Art. 21 cpv. 22 L’esame per la rispettiva qualifica deve essere superato presso una scuola nautica riconosciuta dall’Ufficio svizzero della navigazione marittima; valgono a tali effetti le regole della scuola medesima. Per i radiotelegrafisti e per gli aiuti-radiotelegrafisti, l’esame deve invece aver luogo presso l’UFCOM.
Art. 26 cpv. 44 Durante la navigazione marittima, i radiotelegrafisti prestano quotidianamente un servizio di otto ore, conformemente alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 199510 allegato alla Costituzione del 22 dicembre 199211 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e alla Convenzione del 22 dicembre 199212 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. L’Ufficio svizzero della navigazione marittima, dopo aver sentito le cerchie interessate, può liberarli dal servizio di turno se la nave è equipaggiata con apparecchi radiotelegrafici automatici supplementari. Il capitano può adibirli a lavori di scritturazione o ad altre mansioni amministrative una volta terminati gli eventuali lavori di manutenzione o di riparazione degli impianti elettronici.
Art. 411 L’assicurazione contro le malattie e gli infortuni professionali deve essere stipulata con una società d’assicurazione ammessa dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari a esercitare la propria attività in Svizzera oppure con una società d’assicurazione ammessa a esercitare la propria attività all’estero. Qualora l’armatore di una nave svizzera abbia istituito per il proprio personale una speciale cassa malati e detta cassa sia stata riconosciuta dalla Confederazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 199413 sull’assicurazione malattie, essa è ammessa a praticare l’assicurazione malattie prevista dalla presente ordinanza.2 Ogni armatore di una nave svizzera deve trasmettere una copia del contratto d’assicurazione all’Ufficio svizzero della navigazione marittima. Le società d’assicurazione sono tenute a informare l’Ufficio svizzero della navigazione marittima, mediante lettera raccomandata, della dichiarazione di recesso del contratto o della scadenza del medesimo.
Art. 421 Il Consiglio federale, sentiti i circoli interessati, stabilirà in un contratto-tipo le prestazioni minime e le norme particolari alle quali deve conformarsi il contratto d’assicurazione di una società d’assicurazione svizzera perché l’armatore adempia l’obbligo di assicurazione previsto dall’articolo 84 capoverso 3 della legge sulla navigazione marittima; il contratto-tipo è un allegato della presente ordinanza e ne è considerato parte integrante14. I contratti delle società d’assicurazione straniere devono essere equivalenti e coprire le responsabilità degli armatori riguardo alle condizioni di lavoro sulle navi d’alto mare secondo la Convenzione del 23 febbraio 200615 sul lavoro marittimo.2 Le prestazioni eseguite dall’assicuratore devono essere imputate a quelle eventualmente dovute dal contraente.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
9 ottobre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |