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AS 2024 693

Ordinanza
sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno
(Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)
(Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 gennaio 20231 sulla riserva invernale è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 8a capoverso 7, 9 e 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 20072 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl),

Art. 2 cpv. 3 lett. a, abis, e ed f3 Tra i valori di riferimento e gli ulteriori aspetti figurano in particolare:a. la quantità di energia da conservare per l’intera riserva di energia idroelettrica, definita in quota percentuale rispetto alla quantità totale di energia di tutte le centrali idroelettriche ad accumulazione svizzere aventi una capacità di accumulazione pari o superiore a 10 GWh; abis. il periodo di conservazione della riserva; e. il trattamento delle centrali partecipate;f. le prestazioni sostitutive che i gestori delle centrali elettriche devono fornire in caso di guasto imprevisto ai propri impianti.

Art. 3 Centrali idroelettriche interessateLa riserva di energia idroelettrica viene costituita con centrali idroelettriche ad accumulazione aventi una capacità di accumulazione pari o superiore a 10 GWh e che immettono energia elettrica nella zona di regolazione svizzera.

Art. 3a Partecipanti alla riserva e quantificazione dell’obbligo1 Sono obbligati a partecipare alla riserva di energia idroelettrica i seguenti attori (partecipanti alla riserva):a. nel caso di centrali elettriche che non sono organizzate come centrali partecipate: i gestori; b. nel caso di centrali elettriche organizzate come centrali partecipate: i partner, ciascuno con la propria quota nella centrale partecipata. 2 Ai fini della determinazione dell’obbligo di partecipazione fa stato ogni anno la situazione al 30 aprile. Nel caso di centrali elettriche transfrontaliere viene presa in considerazione solo la quota assegnata alla Svizzera sulla base di un accordo internazionale. Il contenuto di energia di un bacino di accumulazione viene misurato tenendo conto dell’intera cascata di produzione di un complesso di impianti collegati tra loro sul piano idraulico e ottimizzati nel loro insieme.3 I partecipanti alla riserva conservano nelle proprie centrali idroelettriche ad accumulazione una quota di energia corrispondente a quella definita secondo i valori di riferimento della ElCom rispetto alla quantità di energia totale della riserva di energia idroelettrica. Se necessario, la ElCom può modificare successivamente la quantità di energia totale della riserva di energia idroelettrica e quindi proporzionalmente la quota di tutti i partecipanti alla stessa. 4 La ElCom può obbligare in via eccezionale i partecipanti alla riserva a conservare anche una determinata potenza, qualora ciò sia assolutamente necessario per garantire l’approvvigionamento elettrico. 5 In caso di contestazione dell’obbligo di partecipazione alla riserva o della quantificazione di tale partecipazione, la ElCom emette una decisione in merito.

Art. 4 Ripartizione tra diversi bacini di accumulazione e scambio di quantità di energia da conservare1 A condizione di rispettare i valori di riferimento secondo l’articolo 2, i partecipanti alla riserva possono ripartire la quota di energia da conservare tra le proprie diverse centrali idroelettriche ad accumulazione, compresi gli impianti idonei con una capacità di accumulazione inferiore a 10 GWh. 2 A condizione di rispettare i valori di riferimento secondo l’articolo 2, i partecipanti alla riserva possono concludere accordi tra di loro per lo scambio delle quantità di energia da conservare. La responsabilità per la conservazione rimane dei partecipanti alla riserva originari. 3 Le ripartizioni e gli scambi pianificati devono essere sottoposti all’approvazione della ElCom. La ElCom può richiedere i giustificativi concernenti gli accordi di scambio conclusi.

Art. 5 Accordo sulla partecipazione alla riserva di energia idroelettrica1 La società di rete stipula con ogni partecipante alla riserva un accordo sulla partecipazione alla riserva di energia idroelettrica. Gli accordi devono essere uniformi.2 L’accordo deve contenere almeno:a. le disposizioni della ElCom riguardanti:1. la quantità di energia da conservare del partecipante alla riserva,2. il periodo di conservazione della riserva,3. l’indennizzo forfettario;b. le condizioni per il prelievo; c. le condizioni per poter svolgere lavori di revisione e l’obbligo di notificarli alla ElCom;d. i dettagli sui seguenti obblighi nei confronti della società di rete: 1. le informazioni e i documenti da fornire secondo l’articolo 24 capoverso 1,2. la notifica della potenza e dell’energia disponibili secondo l’articolo 18 capoverso 2.3 Se un partecipante alla riserva ha affidato la gestione operativa a un’impresa partner, la società di rete può concludere l’accordo con tale impresa partner. I dettagli operativi riguardanti la conservazione della riserva devono essere disciplinati in ogni caso con l’impresa partner cui è stata affidata la gestione operativa.4 In caso di variazione della quantità di energia da conservare o del periodo di conservazione è possibile modificare o risolvere anticipatamente gli accordi pluriennali.5 Se la partecipazione alla riserva si basa su una decisione della ElCom (art. 3 cpv. 5), il contenuto uniforme dell’accordo diventa parte integrante di tale obbligo.

Inserire gli art. 5a e 5b prima del titolo della sezione 3

Art. 5a Indennizzo forfettario e rimunerazione per la conservazione di potenza1 I partecipanti alla riserva ricevono: a. per la conservazione di energia: un indennizzo forfettario;b. per l’eventuale conservazione di potenza (art. 3 cpv. 4): una rimunerazione moderata.2 La ElCom calcola e pubblica ogni anno il tasso per l’indennizzo forfettario per GWh di energia conservata. Per il calcolo di tale tasso adotta come valore di base la differenza di prezzo media tra il primo e il secondo trimestre dell’anno in cui termina il periodo di conservazione dell’energia. Il valore di base viene moltiplicato per un fattore pari a 1,3.3 Come base di dati per questo valore di base, la ElCom considera i prezzi di liquidazione pubblicati dei contratti trimestrali del tipo «base» sul mercato a termine svizzero nei 30 giorni precedenti la pubblicazione dei valori di riferimento. Se per l’anno del calcolo i prezzi di liquidazione pubblicati non sono sufficienti, applica una metodologia alternativa adeguata. In particolare, può riferirsi a un altro periodo, utilizzare informazioni storiche sui prezzi o dati dei mercati a termine dei Paesi limitrofi.4 In caso di aumento della quantità di energia da conservare (art. 3 cpv. 3), l’indennizzo forfettario viene determinato in ugual modo. Per definire il valore di base per la quantità supplementare da conservare si considera il periodo di 30 giorni di calendario precedente la comunicazione dei valori di riferimento modificati.5 Per la conservazione di potenza disposta in via supplementare, la ElCom definisce una rimunerazione in funzione della situazione. A tale scopo tiene conto della situazione eccezionale concreta.

Art. 5b Sanzione amministrativa e rimborso dei profitti1 Al partecipante alla riserva che non adempie o non adempie completamente all’obbligo di conservare energia o potenza, la ElCom infligge una sanzione amministrativa che, a seconda della gravità della violazione, può raggiungere il 10 per cento del fatturato annuo. 2 Se un partecipante alla riserva realizza un profitto sul mercato grazie all’energia o alla potenza che non ha conservato per la riserva, deve rimborsare tale profitto alla società di rete. 3 La ElCom può rinunciare a perseguire violazioni passibili di sanzione amministrativa qualora commesse per la prima volta, scusabili e di lieve entità. 4 La società di rete è tenuta a notificare alla ElCom i casi di sospetta violazione dell’obbligo di conservare energia. 5 La procedura deve essere avviata entro tre anni dalla violazione.

Art. 7 cpv. 5 e 65 I gestori delle reti di distribuzione, i gruppi di bilancio e i fornitori di energia elettrica sono tenuti a collaborare, nell’ambito delle loro attività usuali, al prelievo di energia elettrica dai gruppi elettrogeni di emergenza o dagli impianti di cogenerazione, preparando e fornendo i dati necessari. 6 Se la fornitura dei dati comporta costi non coperti sproporzionatamente elevati, essi possono fatturarli all’aggregatore. L’UFE verifica il diritto alla fatturazione di tali costi e, se del caso, aumenta in uguale misura l’importo forfettario corrisposto all’aggregatore.

Art. 10 cpv. 2 lett. f e g2 Nell’accordo sono definiti in particolare:f. i contenuti di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettere b e d;g. una pena convenzionale in caso di inosservanza degli obblighi relativi alla riserva;

Art. 15 cpv. 1 e 21 La società di rete stipula con ogni aggregatore un accordo circa le modalità per la messa a disposizione congiunta dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione per la riserva complementare. Per gli impianti di cogenerazione a partire da una potenza di 5 MW, essa stipula un accordo direttamente con i gestori, sempre che questi ultimi soddisfino i requisiti tecnici della società di rete. 2 Gli aggregatori ricevono un importo forfettario, formato da un contributo unico per il servizio di aggregazione prestato e da un forfait per ciascun impianto e inverno. L’importo forfettario comprende anche i costi aggiuntivi non coperti di cui all’articolo 7 capoverso 6.

Art. 22 cpv. 1 lett. a, 2, frase introduttiva e lett. a e b n. 1bis–3 nonché cpv. 31 I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da:a. l’indennizzo forfettario per la conservazione di energia e la rimunerazione per la conservazione di potenza disposta in via supplementare versati ai partecipanti alla riserva di energia idroelettrica;2 Il finanziamento dei costi secondo il capoverso 1 è previsto:a. come parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto (art. 15 cpv. 2 lett. a LAEl); questa parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete figura come voce separata nella fattura, insieme ai costi speciali di cui all’articolo 15a LAEl;b. attraverso le entrate derivanti da:1bis. le sanzioni amministrative e il rimborso dei profitti di cui all’articolo 5b,2. le pene convenzionali di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera g o all’articolo 15 capoverso 4, 3. i rimborsi stabiliti negli accordi con i gestori della riserva.3 La società di rete tiene per i fondi di cui al capoverso 2 una voce contabile distinta.

Art. 22a Pagamento ai partecipanti alla riserva, agli aggregatori e ad altri attori1 Per gli accordi stipulati dalla società di rete, i pagamenti ai partecipanti alla riserva, agli aggregatori e ad altri attori collegati alla riserva di energia elettrica sono effettuati dalla società di rete. 2 Per gli accordi stipulati dalla Confederazione, i pagamenti sono effettuati dall’UFE. La società di rete gli rimborsa i costi attraverso i fondi di cui all’articolo 22 capoverso 2. 3 L’UFE può incaricare la società di rete di effettuare i pagamenti al suo posto. L’UFE e la società di rete disciplinano i dettagli in un accordo.

Art. 27Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

20 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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