Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2022 o precedentemente sono aumentate del 2,6 per cento.
Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2023 sono aumentate del 2 per cento.
AS 2024 698
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM),
ordina:
Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2022 o precedentemente sono aumentate del 2,6 per cento.
Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2023 sono aumentate del 2 per cento.
L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare.
Per le rendite di durata indeterminata che devono essere aumentate secondo l’articolo 1, l’aumento dei salari nominali è compensato fino a concorrenza di 2560 punti dell’indice del salario nominale (giugno 1939 = 100).
Per le rendite di durata indeterminata di cui all’articolo 43 capoverso 2 LAM, il rincaro compensato ammonta a 105,4 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).
Per l’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità, il rincaro compensato ammonta a 105,4 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).
L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 21 961 franchi per le rendite per menomazione dell’integrità fissate tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2024 e che non sono state riscattate.
L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 35 989 franchi per le rendite che continuano a essere versate secondo il diritto anteriore giusta le disposizioni finali relative alla modifica del 17 giugno 20053 della LAM.
L’ordinanza AM del 16 novembre 20224 concernente l’adeguamento è abrogata.
L’ordinanza del 10 novembre 19935 sull’assicurazione militare (OAM) è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 1
L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e, secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge, per determinare la rendita d’invalidità ammonta a 163 722 franchi.
Art. 26 cpv. 1
L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 21 961 franchi. La rendita annua risulta dall’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla percentuale della menomazione dell’integrità e dalla percentuale della responsabilità della Confederazione.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
20 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |