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AS 2024 698

Ordinanza
concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei prezzi e dei salari
(Ordinanza AM concernente l’adeguamento)
(Ordinanza AM concernente l’adeguamento)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM),

ordina:

Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM

Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2022 o precedentemente sono aumentate del 2,6 per cento.

Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2023 sono aumentate del 2 per cento.

Art. 2 Anno determinante e importo dell’adeguamento

L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare.

Art. 3 Livello dell’indice

Per le rendite di durata indeterminata che devono essere aumentate secondo l’articolo 1, l’aumento dei salari nominali è compensato fino a concorrenza di 2560 punti dell’indice del salario nominale (giugno 1939 = 100).

Per le rendite di durata indeterminata di cui all’articolo 43 capoverso 2 LAM, il rincaro compensato ammonta a 105,4 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).

Per l’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità, il rincaro compensato ammonta a 105,4 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).

Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità

L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 21 961 franchi per le rendite per menomazione dell’integrità fissate tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2024 e che non sono state riscattate.

L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 35 989 franchi per le rendite che continuano a essere versate secondo il diritto anteriore giusta le disposizioni finali relative alla modifica del 17 giugno 20053 della LAM.

Art. 5 Abrogazione e modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza AM del 16 novembre 20224 concernente l’adeguamento è abrogata.

L’ordinanza del 10 novembre 19935 sull’assicurazione militare (OAM) è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e, secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge, per determinare la rendita d’invalidità ammonta a 163 722 franchi.

Art. 26 cpv. 1

L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 21 961 franchi. La rendita annua risulta dall’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla percentuale della menomazione dell’integrità e dalla percentuale della responsabilità della Confederazione.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

20 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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