AS 2024 710
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 2 settembre 20241 che istituisce provvedimenti per evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina è modificata come segue:
Ingressovisti gli articoli 50 capoverso 3, 239e capoversi 2 e 3 nonché 239f dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie,
Art. 2a Periodo privo di vettoriÈ considerato periodo privo di vettori quello che va dal 1° dicembre al 31 marzo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 30 novembre 20243.
28 novembre 2024 | Ufficio federale della sicurezza alimentare Hans Wyss |