AS 2024 720
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 1 e 21 La domanda d’indennità è presentata tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG o il formulario ufficiale cartaceo, allegando la documentazione necessaria.2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali consegna il formulario ufficiale cartaceo all’Aggruppamento Difesa.
Art. 16 cpv. 1–3 e 51 Abrogato2 Abrogato3 Il responsabile per l’organizzazione dei corsi per monitori di giovani tiratori attesta il numero dei giorni di servizio che danno diritto a un’indennità.5 In caso di esercizio del diritto all’indennità mediante il formulario ufficiale cartaceo, se questo contiene errori o è andato perduto la cassa di compensazione competente rilascia un formulario sostitutivo. In tale formulario essa attesta, sulla base dei dati contenuti nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG o dell’attestazione di frequenza del corso, il numero di giorni di servizio che danno diritto a un’indennità.
Art. 17 Dichiarazione del salario da parte del datore di lavoro (art. 19 cpv. 3 LIPG)Se una persona che presta servizio è indennizzata quale lavoratore salariato, il datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell’indennità, il salario versato durante il servizio nonché la durata dell’impiego. Lo fa conformemente alla procedura stabilita dalla cassa di compensazione competente.
Art. 19 cpv. 33 Abrogato
Art. 34 cpv. 2 e 32 L’articolo 19 capoverso 2 si applica per analogia.3 La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.
Art. 46a Disposizioni transitorie della modifica del 20 novembre 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: nuova procedura di domanda di IPG)1 Se deve rilasciare un formulario sostitutivo conformemente all’articolo 16 capoverso 5 per un periodo di servizio compiuto prima del 1° gennaio 2028, la cassa di compensazione competente può attestare il numero di giorni di servizio che danno diritto all’indennità sulla base del libretto di servizio, dell’attestazione di frequenza del corso o di un estratto del sistema d’informazione del servizio civile.2 Le casse di compensazione devono accettare il deposito di domande d’indennità mediante i vecchi formulari ufficiali.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2028.
20 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |