AS 2024 99
Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo
Emendamento del 15 dicembre 2023 e del 18 gennaio 2024
Art. 28 Impedimento e ricusazione1.Ogni giudice è tenuto a partecipare a tutti i casi assegnatigli, salvo che, per una delle ragioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non possa partecipare all’esame del caso.2.[...]3.Ogni giudice che per una delle ragioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo ritenga di essere impedito a partecipare a un caso particolare per il quale è stato convocato deve, se si tratta di un caso assegnato a una composizione di Comitato o di Camera, darne comunicazione, nel più breve tempo possibile, al presidente della Sezione, che deciderà se occorre dispensarlo dal partecipare. In caso di dubbio da parte del giudice interessato o del presidente circa l’esistenza di una delle cause di astensione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, decide la Camera. Essa sente il giudice interessato, poi delibera e vota in assenza di quest’ultimo. Ai fini delle deliberazioni e del voto in questione, l’interessato è sostituito dal primo giudice supplente della Camera. Lo stesso avviene se il giudice siede a titolo di ogni Parte contraente in virtù degli articoli 29 e 30 del presente regolamento.4.Solo le Parti alla procedura possono, per una delle ragioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, chiedere la ricusazione di un giudice chiamato a partecipare al caso in questione. Ogni domanda di questo tipo deve essere debitamente motivata e presentata nel più breve tempo possibile, non appena il suo autore viene a conoscenza dell’esistenza di queste ragioni. La Camera decide in merito a tale domanda secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Le Parti sono informate dell’accettazione o del rifiuto della domanda.5.Le precedenti disposizioni si applicano, mutatis mutandis, ai casi deferiti alla Grande Camera, e – sotto l’autorità del presidente della Corte – ai giudici chiamati a partecipare come giudici unici in virtù dell’articolo 27 della Convenzione o come giudice di turno in virtù dell’articolo 39 del presente regolamento.
Art. 47Contenuto di un ricorso individuale1.[...]a) Concerne solo il testo franceseb) [...]c) [... ricorrente]; la Corte può accettare una copia delle firme o di altre deleghe valide nel diritto interno delle Parti contraenti se sono presentati motivi imperativi per l’inosservanza di tali obblighi e se il formulario di delega fornito dalla Corte, munito delle firme originali, è comunicato alla Corte entro un congruo termine;[...]4.[... davanti alla Corte]. Quest’ultima [può ...]5.[...]6. a) [...] il ricorso si considera [...]b) [...] 7.[...]
Art. 117 Entrata in vigore del regolamento
(ex art. 1121)[...]