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AS 2025 174

Legge federale sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20231,

decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 20092 sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada è modificata come segue:

TitoloLegge federale
concernente i trasportatori su strada(LTrS)

Titolo prima dell’art. 1Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1, rubrica e cpv. 1 e 1bis Oggetto e diritto applicabile1 La presente legge disciplina l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada. 1bis Disciplina inoltre il conferimento di incarichi alle imprese di trasporto di merci su strada.

Titolo prima dell’art. 2Abrogato

Art. 2 DefinizioniAi sensi della presente legge si intende per:a. autoveicolo: qualsiasi veicolo ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale;b. trasporto professionale: qualsiasi trasporto di viaggiatori o di merci per il quale un’impresa di trasporto su strada ottiene una controprestazione economica;c. gestore dei trasporti: la persona fisica che dirige effettivamente e continuativamente le attività di trasporto di un’impresa di trasporto su strada.

Titolo prima dell’art. 3Sezione 2:
Autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada

Art. 3 cpv. 1, 1bis, 1ter e 2, secondo periodo1 L’esercizio dell’attività di trasportatore su strada sottostà ad autorizzazione.1bis L’autorizzazione è necessaria per le imprese di trasporto su strada che effettuano il trasporto professionale di:a. viaggiatori, con autoveicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, escluso l’autista, e offrono tale servizio al pubblico o a talune categorie di utenti;b. merci, con autofurgoni, autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate.1ter L’autorizzazione non è necessaria per le imprese che:a. effettuano con autoveicoli il trasporto esclusivo di propri impiegati;b. effettuano il trasporto di merci destinate esclusivamente alla fornitura di prestazioni che esulano dal trasporto in senso stretto;c. effettuano il trasporto professionale di merci esclusivamente con autofurgoni e combinazioni di veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate, ma non eccede 3,5 tonnellate, e che impiegano questi veicoli esclusivamente per il trasporto di merci in Svizzera;d. impiegano esclusivamente veicoli la cui velocità massima autorizzata è di 40 km/h.2 … Ha durata quinquennale; è personale e non trasferibile.

Art. 3a Trasporto internazionale di viaggiatori e di merci1 Il Consiglio federale può, al di fuori del campo d’applicazione dell’Accordo sui trasporti terrestri4 e ad eccezione del cabotaggio all’interno della Svizzera:a. concludere accordi con Stati terzi sul trasporto professionale internazionale di viaggiatori e di merci;b. decidere, in virtù del Protocollo del 17 ottobre 19535 concernente la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, la partecipazione della Svizzera al sistema multilaterale del trasporto internazionale di merci su strada.2 In tali accordi e nella decisione il Consiglio federale può stabilire le condizioni definite nella presente legge alle quali le imprese estere di trasporto su strada possono derogare.3 Può approvare modifiche degli allegati 1, 3 e 4 dell’Accordo sui trasporti terrestri per tener conto dell’evoluzione della legislazione dell’Unione europea (UE) in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada e per assicurarne l’attuazione equivalente in Svizzera.

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d1 Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:d. sede effettiva e stabile in Svizzera.

Art. 5 cpv. 22 Inoltre, non devono sussistere altri motivi che facciano dubitare seriamente della sua affidabilità.

Art. 6 cpv. 1, secondo periodo1 … Per il calcolo di questo importo sono determinanti il numero di veicoli e il peso totale di ciascuno secondo la licenza di circolazione.

Art. 8 cpv. 22 L’UFT ritira o revoca l’autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempiuta o se l’impresa ha violato più volte o gravemente le disposizioni sulla circolazione stradale.

Art. 8a Conferimento di incarichi a imprese di trasporto di merci su stradaUn’impresa non può conferire a un’impresa di trasporto di merci su strada un incarico di trasporto professionale di merci la cui esecuzione violi:a. le disposizioni sul requisito di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività o di un attestato di conducente secondo la presente legge, l’Accordo sui trasporti terrestri6, le prescrizioni emanate sulla base di quest’ultimo o il capitolo II del regolamento (CE) n. 1072/20097; ob. le prescrizioni sul cabotaggio dell’Accordo sui trasporti terrestri o del capitolo III del regolamento (UE) n. 1072/2009.

Art. 9 Registro delle imprese di trasporto su strada1 L’UFT tiene un registro delle imprese di trasporto su strada al fine di valutarne l’affidabilità e di verificare il rispetto delle prescrizioni determinanti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Il registro si articola in una parte accessibile al pubblico e una parte non accessibile.2 La parte del registro accessibile al pubblico contiene le informazioni seguenti:a. il nome e la sede dell’impresa;b. il tipo di autorizzazione;c. il nome del gestore dei trasporti;d. il numero di veicoli.3 La parte del registro non accessibile al pubblico contiene le informazioni seguenti: a. i dati necessari all’identificazione delle persone che devono adempiere la condizione dell’affidabilità;b. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali per reati secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a o b;c. i motivi che fanno dubitare seriamente dell’affidabilità;d. la constatazione, nel quadro dell’esame di cui all’articolo 8 capoverso 1, che la persona non adempie più la condizione dell’affidabilità; e. il ritiro o la revoca dell’autorizzazione.4 L’UFT distrugge i dati dopo dieci anni.5 Il Consiglio federale disciplina in particolare:a. l’esercizio del diritto d’accesso ai dati e di rettifica degli stessi da parte della persona interessata;b. le esigenze in materia di sicurezza dei dati;c. i dettagli riguardanti la cancellazione e la distruzione dei dati.

Art. 9a Assistenza amministrativa reciproca e scambio di informazioni1 Nel quadro dell’assistenza amministrativa reciproca l’UFT informa, su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e di Stati terzi se un’impresa di trasporto su strada adempie la condizione riguardante la sede effettiva e stabile in Svizzera. 2 Lo scambio di informazioni con gli Stati membri dell’UE sui dati di cui all’articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a, d ed e ha luogo mediante il sistema di informazione previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/4808. 3 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti l’accesso a sistemi di informazione per la cooperazione amministrativa transfrontaliera. Disciplina i dettagli quali le competenze in materia di coordinamento nazionale e i diritti di accesso.4 Su richiesta di Stati terzi, l’UFT comunica i dati di cui all’articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a, d ed e in conformità degli accordi applicabili nel singolo caso. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.5 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la comunicazione dei dati di cui al capoverso 4. Disciplina le modalità dell’accesso mediante procedura di richiamo.

Art. 11 cpv. 1 e 3bis1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente esercita senza autorizzazione l’attività di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada.3bis È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola il divieto di cui all’articolo 8a.

Art. 12a Disposizione transitoria della modifica del 14 giugno 20241 Le autorizzazioni esistenti all’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024 rimangono valide secondo il diritto anteriore, sempre che non siano ritirate o revocate secondo il nuovo diritto.2 Le imprese di trasporto su strada di cui all’articolo 3 capoverso 1bis lettera b in possesso di un’autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore ottengono, per i veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate ma non eccede 3,5 tonnellate, una nuova autorizzazione per la durata di validità residua dell’autorizzazione esistente.3 Fino all’entrata in vigore degli accordi necessari per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 9a capoverso 2 l’UFT comunica i dati alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE su richiesta. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 giugno 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 3 ottobre 2024.9

2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2025.

14 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi