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AS 2025 372

Ordinanza del DFI
concernente gli elenchi dei Paesi secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(Ordinanza sugli elenchi dei Paesi per le derrate alimentari)
(Ordinanza sugli elenchi dei Paesi per le derrate alimentari)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

ordina:

Art. 1 Elenco dei Paesi per la carne bovina

L’allegato 1 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei bovini della specie Bos taurus con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

Art. 2 Elenco dei Paesi per la carne suina

L’allegato 2 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei suini con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

Art. 3 Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino

L’allegato 3 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei polli e dei tacchini con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

Art. 4 Elenco dei Paesi per le cosce di rana

L’allegato 4 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle rane con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

Art. 5 Elenco dei Paesi per il latte vaccino

L’allegato 5 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle vacche con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

Art. 6 Elenco dei Paesi per le uova di gallina domestica

L’allegato 6 contiene l’elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle galline domestiche (Gallus gallus domesticus) con i metodi di cui all’allegato 2 ODerr.

Art. 7 Aggiornamento degli elenchi dei Paesi

Il DFI può aggiungere a un elenco un Paese che ne abbia fatto richiesta motivata. Nella sua richiesta, il Paese deve dimostrare che la sua legislazione vieta i metodi di produzione di cui all’allegato 2 ODerr.

Gli elenchi vengono verificati ogni due anni. Un Paese figurante in tali elenchi che non vieti più i metodi di produzione di cui all’allegato 2 ODerr, viene stralciato dal pertinente elenco.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

28 maggio 2025

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Scheider

(art. 1)

Elenco dei Paesi per la carne bovina (Bos taurus)

1 Decornazione senza anestesia

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese

Divieto di decornazione senza anestesia

2 Castrazione senza anestesia

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese

Divieto di castrazione senza anestesia

(art. 2)

Elenco dei Paesi per la carne suina

1 Accorciamento della coda senza anestesia

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese

Divieto di accorciamento della coda senza anestesia

2 Resezione dei denti senza anestesia

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese

Divieto di resezione dei denti senza anestesia

3 Castrazione senza anestesia

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese

Divieto di castrazione senza anestesia

(art. 3)

Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese

Specie animale

Divieto di taglio del becco senza anestesia

(art. 4)

Elenco dei Paesi per le cosce di rana

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese

Divieto di sezionamento di cosce di rana senza stordimento

(art. 5)

Elenco dei Paesi per il latte vaccino

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese

Divieto di decornazione senza anestesia

(art. 6)

Elenco dei Paesi per le uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus)

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese

Divieto di taglio del becco senza anestesia

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