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AS 2025 382

Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:

Art. 12aAbrogato

II

1 Gli allegati 1.1, 1.2, 1.5, 1.12, 1.21 e 4.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 1.3, 1.18, 2.1 e 2.6 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

3 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 1.23 secondo la versione qui annessa.

4 L’allegato 2.4 è abrogato.

III

L’ordinanza del 30 novembre 20122 sul CO2 è modificata come segue:

Art. 26aAbrogato

IV

L’ordinanza del 19 maggio 20103 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 5 frase introduttiva e settimo trattinoCostituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:c. i seguenti altri prodotti:5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14, 2.15 e 3.2 dell’ordinanza del 1° novembre 20174 sull’efficienza energetica: – Abrogato

V

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

2 L’allegato 2.6 entra in vigore il 24 luglio 2026.

3 Le modifiche dell’articolo 12a e dell’allegato 4.1 nonché la modifica dell’articolo 26a dell’ordinanza sul CO2 entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

21 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

N. 2

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

  • 2.1 I frigoriferi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato II, ad eccezione dei numeri 4 lettera o, del regolamento (UE) 2019/2019.

  • 2.2 I frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato II, ad eccezione del numero 4 lettera o, del regolamento (UE) 2019/2019.

N. 5

5 Disposizioni transitorie

  • Abrogato

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete

N. 2

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

  • Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II, ad eccezione del numero 9 sezione 1 lettera h, del regolamento (UE) 2019/2023.

N. 5

5 Disposizioni transitorie

  • Abrogato

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

  • 1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafi 1 e 3 del regolamento (UE) 2023/25335.

  • 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/2533.

  • 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2533.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

  • 2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato III sezione 1 del regolamento (UE) 2023/2533 è inferiore a 60 e se sono soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 6 e 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.

  • 2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 concepite per l’uso negli spazi comuni di immobili plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all’ora (durata del programma cotone standard con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6 e 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.

3 Procedura di valutazione della conformità

  • 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2023/2533 e gli allegati II, IV e X del regolamento delegato (UE) 2023/25346; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

  • 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l’allegato IV numero 3 del regolamento (UE) 2023/2533 e secondo gli allegati VI e IX numero 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2534.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

  • 4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534, ad eccezione delle prescrizioni sull’inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

  • 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza devono essere conformi all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2023/2534.

  • 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2023/2534.

5 Disposizioni transitorie

  • Le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2026.

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete

N. 2

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

  • Le lavastoviglie per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II, ad eccezione del numero 6 paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/2022.

N. 5

5 Disposizioni transitorie

  • Abrogato

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici

N. 2

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

  • I display elettronici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II, ad eccezione della lettera D numeri 2–4, del regolamento (UE) 2019/2021.

N. 5

5 Disposizioni transitorie

  • Abrogato

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale

1 Campo d’applicazione

  • 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico con una potenza termica nominale ≤ 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 300 kW.

  • 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/11037.

  • 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1103.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

  • 2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6 e 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2024/1103.

  • 2.2 Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1, ad eccezione degli asciugasalviette e dei riscaldamenti per i banchi delle chiese, possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 49,5 per cento.

  • 2.3 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici a incandescenza a vista di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 51,5 per cento.

3 Procedura di valutazione della conformità

  • 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati III e IV del regolamento (UE) 2024/1103; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

  • 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato V numero 3 del regolamento (UE) 2024/1103.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

  • Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale con una potenza termica nominale ≤ 50 kW di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/11868 si applica quanto segue:

    • a. l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

    • b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/1186.

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete

N. 1.31.3 Sono esclusi dalle esigenze definite nell’allegato II numeri 1 e 3 lettera k del regolamento (UE) 2019/2024 gli apparecchi di cui all’articolo 1 capoverso 3 del regolamento.

N. 2.1–2.32.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1, ad eccezione dei refrigeratori per bevande, degli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e degli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati, possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera a, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.2.2 I refrigeratori per bevande, gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera b, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.2.3 Dal 1° settembre 2023 gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera b, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.

N. 5

5 Disposizioni transitorie

  • Abrogato

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet

1 Campo d’applicazione

  • 1.1 Il presente allegato si applica agli smartphone, ai telefoni cellulari diversi dagli smartphone, ai telefoni senza filo e ai tablet di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/16709.

  • 1.2 Sono esclusi gli smartphone, i telefoni cellulari diversi dagli smartphone, i telefoni senza filo e i tablet di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/1670.

  • 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2023/1670.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

  • 2.1 Smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/1670.

3 Procedura di valutazione della conformità

  • 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli smartphone, dei telefoni cellulari, dei telefoni senza filo e dei tablet di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e IIIbis del regolamento (UE) 2023/1670 e gli allegati II, IV, e IVbis del regolamento delegato (UE) 2023/166910; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

  • 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2023/1670 e secondo l’allegato IX numeri 1 e 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1669.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

  • 4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IVbis e VI del regolamento delegato (UE) 2023/1669, ad eccezione delle prescrizioni sull’inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

  • 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza devono essere conformi all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2023/1669.

  • 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2023/1669.

5 Disposizioni transitorie

  • Gli smartphone, i telefoni cellulari, i telefoni senza filo e i tablet che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2026.

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand‑by e stand‑by in rete

1 Campo d’applicazione

  • 1.1 ll presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete conformemente all’articolo 1 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/82611.

  • 1.2 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2023/826.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

  • Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato III numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2023/826.

3 Procedura di valutazione della conformità

  • 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature domestiche e da ufficio rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato IV del regolamento (UE) 2023/826; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

  • 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’apparecchiatura domestica e un’apparecchiatura da ufficio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato V numero 2 del regolamento (UE) 2023/826.

4 Indicazione del consumo di energia

  • Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 devono soddisfare le esigenze in materia d’informazione sui prodotti secondo l’allegato III numero 3 del regolamento (UE) 2023/826.

5 Disposizioni transitorie

  • Le apparecchiature di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2026.

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori

1 Campo d’applicazione

  • 1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2024/183412.

  • 1.2 Sono esclusi i ventilatori di cui all’articolo 1 numeri 2 e 3 del regolamento (UE) 2024/1834.

  • 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1834.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

  • I ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato II del regolamento (UE) 2024/1834.

3 Procedura di valutazione della conformità

  • 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, ad eccezione del numero 4.3, e III del regolamento (UE) 2024/1834; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

  • 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 3 lettera b e numeri 12–15 del regolamento (UE) 2024/1834.

4 Indicazione del consumo di energia

  • L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato II numeri 2, 3 e 4, ad eccezione del paragrafo 4.3, e ai numeri 5 e 6 del regolamento (UE) 2024/1834.

5 Disposizioni transitorie

  • 5.1 I ventilatori che non soddisfano le esigenze valide dal 24 luglio 2026 non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 24 luglio 2027.

  • 5.2 I ventilatori che soddisfano i criteri secondo l’allegato II primo comma lettere a–d del regolamento (UE) 2024/1834, possono essere ceduti fino al 24 luglio 2028.

(art. 10, 11 e 12)

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

N. 2.2Abrogato

N. 5.15.1 Chi pubblicizza automobili nuove, autofurgoni nuovi e trattori a sella leggeri nuovi negli stampati e nei media elettronici visivi con l’indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubblicizzata le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2.1. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.

N. 5.45.4 Se la dimensione minima della rappresentazione grafica (15 x 20 mm) occupa più del 5 per cento della superficie pubblicitaria, è possibile rinviare alle indicazioni e al grafico mediante un codice QR o un indirizzo Internet. Le indicazioni e la rappresentazione grafica devono apparire direttamente quando il codice QR viene scansionato o l’indirizzo Internet è consultato.

N. 6.16.1 Le automobili nuove, gli autofurgoni nuovi o i trattori a sella leggeri nuovi che vengono commercializzati o ceduti mediante annunci di vendita negli stampati e nei media visivi ed elettronici devono riportare le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2.1. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.

N. 7.4Concerne soltanto il testo francese

N. 10

10 Esempio della rappresentazione grafica dell’etichettaEnergia

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