AS 2025 478
Decreto federale
che approva l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sugli avvocati)
del 27 settembre 2024
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20242,
decreta:
Art. 11 L’Accordo del 14 giugno 20233 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul riconoscimento delle qualifiche professionali è approvato.2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.
Art. 31 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all’allegato. Consiglio nazionale, 27 settembre 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024 La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 20254.2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° luglio 20255. 14 maggio 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
(art. 2)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 23 giugno 20006 sugli avvocati è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. c e 42 Determina le modalità secondo cui possono esercitare la rappresentanza in giudizio:c. gli avvocati di cui all’allegato A dell’Accordo del 14 giugno 20237 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul riconoscimento delle qualifiche professionali.4 Le disposizioni concernenti gli avvocati cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS sono applicabili per analogia agli avvocati cittadini del Regno Unito di cui al capoverso 2 lettere b e c, fatte salve le disposizioni riguardanti la prestazione di servizi (art. 21 e 22).
Allegato, titolo