AS 2025 708
Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato 2 dell’ordinanza dell’USAV del 6 novembre 20251 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 13 novembre 2025 alle ore 18.002.
13 novembre 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.p. Martin Reist |
(art. 6)
Zone di osservazione
Sono considerate zone di osservazione le coste di tre km di larghezza che delimitano le acque elencate di seguito:
– Aare, dall’uscita dal Lago di Bienne a Klingnau, inclusa la riserva naturale di Häftli;
– Allondon, incluso il Rodano, dall’uscita dal Lago di Ginevra;
– Lago artificiale di Klingnau;
– Lago artificiale di Niederried;
– Lago di Baldegg;
– Lago dei Quattro Cantoni;
– Lago di Bienne, incluso lo Zihlkanal;
– Lago di Ginevra;
– Lago di Greifen;
– Lago di Hallwil;
– Lago di Morat;
– Lago di Neuchâtel, incluso il Canale della Broye;
– Lago di Pfäffikon;
– Lago di Sempach;
– Lago di Wohlen;
– Lago di Zugo;
– Lago di Zurigo;
– Lago inferiore di Costanza;
– Lago superiore di Costanza;
– Limmat;
– Reuss, dall’uscita dal Lago dei Quattro Cantoni;
– Reno, dall’uscita dal Lago di Costanza a Basilea, inclusa l’enclave tedesca di Büsingen nel Cantone di Sciaffusa;
– Vecchio Reno, dal Comune di St. Margrethen all’estuario del Lago di Costanza.