AS 2025 863
Addendum all’Accordo multilaterale
tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
Concluso l’8 giugno 2023Approvato dall’Assemblea federale il 26 settembre 2025Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 20261
Preambolo
Considerato che le Autorità competenti sono firmatarie dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Accordo»)1;
considerato che le Autorità competenti hanno l’intenzione di migliorare costantemente il rispetto degli obblighi fiscali a livello internazionale approfondendo ulteriormente le loro relazioni di assistenza reciproca in materia fiscale, come dimostrato dai già esistenti scambi automatici di informazioni nell’ambito dell’Accordo;
considerato che l’Accordo prevede che la legislazione delle Giurisdizioni venga modificata ad intervalli regolari per tener conto degli aggiornamenti dello Standard comune di comunicazione di informazioni e che, se queste modifiche sono promulgate da una Giurisdizione, la definizione dello Standard comune di comunicazione di informazioni farà riferimento alla versione aggiornata per questa Giurisdizione;
considerato che lo Standard comune di comunicazione di informazioni è stato aggiornato nel 2023 per modificarne il campo di applicazione e rafforzare gli obblighi di comunicazione e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale;
considerato che con il presente Addendum vengono aggiunte determinate informazioni alle informazioni da scambiare nel quadro dell’Accordo per tener conto degli ulteriori obblighi di comunicazione introdotti con l’aggiornamento dello Standard comune di comunicazione di informazioni del 2023,
le Autorità competenti hanno convenuto quanto segue:
Sezione
1
Aggiunte alle informazioni da scambiare in relazione ai conti oggetto di comunicazione
Con riserva della notifica prevista alla sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto i), le informazioni aggiuntive da scambiare conformemente alla sezione 2 paragrafo 2 dell’Accordo in relazione a ciascun Conto oggetto di comunicazione di un’altra Giurisdizione concernono:
l’eventuale presentazione di un’autocertificazione valida per ciascun Titolare del conto;
il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona oggetto di comunicazione che è una Persona che esercita il controllo del Titolare del conto dell’Entità è una Persona che esercita il controllo dell’Entità e se è stata fornita un’autocertificazione valida per ciascuna Persona oggetto di comunicazione;
il tipo di conto, se il conto è un Conto preesistente o un Nuovo conto e se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari del conto congiunto; e
nel caso di una Quota nel capitale di rischio detenuta in un’Entità di investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona oggetto di comunicazione è titolare di una Quota nel capitale di rischio.
Sezione 2 Condizioni generali
1. Il presente Addendum si applica alle Autorità competenti che sono anche firmatarie dell’Addendum. È parte integrante dell’Accordo e le disposizioni dell’Accordo saranno applicate mutatis mutandis al presente Addendum.
2. Un’Autorità competente deve inviare al Segretariato dell’Organo di coordinamento, al momento della firma del presente Addendum o appena possibile successivamente:
a) una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera a) dell’Accordo che:
i) confermi che la sua Giurisdizione dispone delle legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella versione aggiornata del 2023 e che precisi le date pertinenti per l’entrata in vigore in relazione alla sezione 1 del presente Addendum e l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate o qualsiasi periodo di applicazione provvisoria del presente Addendum in virtù di (eventuali) procedure legislative nazionali pendenti, o
ii) indichi che la sua Giurisdizione non dispone ancora delle legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella versione aggiornata del 2023 e che, pertanto, richieda il consenso a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate secondo lo Standard comune di comunicazione di informazioni nella versione aggiornata del 2023; e
b) una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f) dell’Accordo, che indichi le Giurisdizioni delle Autorità competenti le cui richieste presentate conformemente al paragrafo 2 lettera a) punto ii) sono state accolte.
Fatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari
Modifiche alle regole
Sezione I Obblighi generali di comunicazione
A. Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve trasmettere le seguenti informazioni relative a ogni Conto oggetto di comunicazione ivi registrato:
1.
a)
il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il numero d’identificazione fiscale (NIF) o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona oggetto di comunicazione che è Titolare di conto e se il Titolare di conto ha presentato un’autocertificazione valida,
b) nel caso di un’Entità che è Titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona oggetto di comunicazione nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona oggetto di comunicazione è una Persona che esercita il controllo dell’Entità e se per ciascuna Persona oggetto di comunicazione è stata presentata un’autocertificazione valida, e
c) se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei Titolari del conto congiunto;
2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto preesistente o di un Nuovo conto;
3. il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un Contratto di rendita, il Valore maturato o il Valore di riscatto) alla fine del pertinente anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
5. nel caso di un Conto di custodia:
a) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonché l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e
b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un bene patrimoniale pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del conto;
6. nel caso di un Conto di deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione;
6bis. nel caso di Quote nel capitale di rischio detenute in un’Entità di investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona oggetto di comunicazione è titolare di Quote nel capitale di rischio; e
7. nel caso di conti diversi da quelli di cui ai punti 5 e 6, l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del conto nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
C. Nonostante la parte A punto 1, in relazione a ciascun Conto oggetto di comunicazione che corrisponda a un Conto preesistente, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l’uno o l’altro di tali dati non compaiono negli archivi dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e il diritto nazionale non ne impone la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue il [xx.xx.xxxx] e ogniqualvolta è tenuta ad aggiornare le informazioni relative al Conto preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.
D. Nonostante la parte A punto 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se (i) quest’ultimo non è rilasciato dalla Giurisdizione oggetto di comunicazione oppure se (ii) il diritto nazionale della Giurisdizione oggetto di comunicazione in questione non obbliga alla registrazione del NIF rilasciato dalla Giurisdizione oggetto di comunicazione.
E. Nonostante la parte A punto 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.
F. Nonostante la parte A, le informazioni che devono essere comunicate in relazione a [xxxx] sono quelle descritte nella detta parte, ad eccezione degli introiti lordi descritti nella parte A punto 5 lettera b).
G. Nonostante la parte A punto 5 lettera b) e se l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non decide diversamente per un gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un bene patrimoniale non devono essere comunicati nella misura in cui tali introiti lordi sono comunicati dall’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione secondo il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.
[…]
Sezione V Adeguata verifica in materia fiscale per i Conti preesistenti di entità
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell’identificazione dei Conti oggetto di comunicazione tra i Conti preesistenti di entità.
[…]
D. Procedure di verifica per l’identificazione dei Conti di entità per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione. …
[tab] […]
2. Determinare se l’Entità è un’Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione. …
[tab] […]
b) Determinare le Persone che esercitano il controllo sul Titolare del conto. Ai fini della determinazione delle Persone che esercitano il controllo sul Titolare del conto, un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.
[…]
Sezione VI Adeguata verifica in materia fiscale per i Nuovi conti di entità
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell’identificazione dei Conti oggetto di comunicazione tra i Nuovi conti di entità.
[…]
A. Procedure di verifica per l’identificazione dei Conti di entità per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione. …
[tab] […]
2. Determinare se l’Entità è un’Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione. …
[tab] […]
b) Determinare le Persone che esercitano il controllo sul Titolare del conto. Al fine di determinare le Persone che esercitano il controllo sul Titolare del conto, un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le Persone che esercitano il controllo.
[…]
Sezione VII Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale
Nell’attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti:
A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove documentali. Un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un’autocertificazione o Prove documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l’autocertificazione o le Prove documentali sono inesatte o inattendibili.
Abis. Mancanza temporanea di autocertificazione. Nel caso eccezionale in cui un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa ottenere in tempo utile un’autocertificazione per un nuovo conto al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in relazione al periodo di rendicontazione nel quale è stato aperto il conto, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.
[…]
Sezione VIII Definizioni
A. Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione
[tab] […]
5. Per «Istituzione di deposito» si intende ogni Entità che:
a) accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o
b) detiene Prodotti specificati di moneta elettronica o Valute digitali della Banca centrale a beneficio dei clienti.
6. Per «Entità di investimento» si intende ogni Entità:
a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate,
ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio, o
iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività finanziarie, denaro o Cripto-attività pertinenti per conto di terzi; o
b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o alla negoziazione di Attività finanziarie o di Cripto-attività pertinenti, se l’Entità è gestita da un’altra Entità che è un’Istituzione di deposito, un’Istituzione di custodia, un’Impresa di assicurazioni specificata o un’Entità di investimento di cui alla lettera a).
Un’Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla lettera a), o il reddito lordo di un’Entità è attribuibile principalmente all’investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività finanziarie o di Cripto-attività pertinenti ai fini della lettera b), se il reddito lordo dell’Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell’Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l’Entità è esistita. Ai fini della lettera a) punto iii), il termine «altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività finanziarie, denaro o Cripto-attività pertinenti per conto di terzi» non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di scambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine «Entità di investimento» non include un’Entità che è un’Entità non finanziaria attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D punto 9 lettere da d) a g).
Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di «Istituzione finanziaria» di cui alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
[tab] […]
7. Il termine «Attività finanziaria» include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti di Assicurazione o Contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in Cripto-attività pertinenti, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di rendita. Il termine «Attività finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.
[tab] […]
9. Per «Prodotto specificato di moneta elettronica» si intende qualsiasi prodotto che sia:
a) una rappresentazione digitale di un’unica Moneta fiduciaria;
b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
c) rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella medesima Moneta fiduciaria;
d) accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente; e
e) in virtù degli obblighi normativi cui l’emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima Moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.
Il termine «Prodotto specificato di moneta elettronica» non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un’altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività economica dell’Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti per più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti per più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.
10. Per «Valuta digitale della Banca centrale» si intende qualsiasi Moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca centrale.
11. Per «Moneta fiduciaria» si intende la moneta ufficiale di una Giurisdizione, emessa da una Giurisdizione o dalla Banca centrale o dall’autorità monetaria designata da una Giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute digitali della Banca centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i Prodotti specificati di moneta elettronica).
12. Per «Cripto-attività» si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su una tecnologia di registro distribuito crittograficamente protetta o su una tecnologia analoga per convalidare e proteggere le operazioni.
13. Per «Cripto-attività pertinente» si intende qualsiasi Cripto-attività che non sia una Valuta digitale della Banca centrale, un Prodotto specificato di moneta elettronica o qualsiasi Cripto-attività per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
14. Per «Operazione di scambio» si intende:
a) qualsiasi scambio tra Cripto-attività pertinenti e Monete fiduciarie; e
b) qualsiasi scambio tra una o più forme di Cripto-attività pertinenti.
[…]
B. Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione
Per «Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione» si intende qualsiasi istituzione finanziaria che è:
a) un’Entità statale, un’Organizzazione internazionale o una Banca centrale, tranne per quanto riguarda:
i. un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un’Impresa di assicurazioni specificata, un’Istituzione di custodia o un’Istituzione di deposito, o
ii. un’attività di detenzione di Valute digitali della Banca centrale per Titolari di conto che non sono Istituzioni finanziarie, Entità statali, Organizzazioni internazionali o Banche centrali.
[…]
C. Conto finanziario
[tab] […]
2. L’espressione «Conto di deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o Conto di deposito a risparmio, oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un’Istituzione di deposito. Un Conto di deposito include anche:
a) un importo detenuto da un’impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i Prodotti specificati di moneta elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e
c) un conto sul quale sono detenute una o più Valute digitali della Banca centrale a beneficio di un cliente.
[tab] […]
9. Per «Conto preesistente» si intende un Conto finanziario detenuto presso un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione alla data del [xx.xx.xxxx] o, se il conto è considerato un Conto finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche dello Standard comune di comunicazione di informazioni, alla data del [data di entrata in vigore dello Standard comune di comunicazione di informazioni modificato – 1 giorno].
10. Per «Nuovo conto» si intende un Conto finanziario detenuto presso un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, aperto il [xx.xx.xxxx] o successivamente o, se il conto è considerato un Conto finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche dello Standard comune di comunicazione di informazioni, alla data del [data di entrata in vigore dello Standard comune di comunicazione di informazioni modificato] o successivamente.
[tab] […]
17. Per «Conto escluso» si intende uno dei seguenti conti:
[tab] […]
e) un conto aperto in relazione a:
[tab] […]
v) la costituzione o l’aumento di capitale di una società, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
– il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla costituzione o all’aumento di capitale di una società come previsto dalla legge,
– tutti gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all’aumento di capitale,
– dopo la costituzione o l’aumento di capitale, il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società,
– eventuali rimborsi derivanti dalla mancata costituzione o dal mancato aumento di capitale, al netto delle commissioni per il prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi, e
– il conto non è stato aperto più di 12 mesi prima;
ebis) un Conto di deposito che rappresenta tutti i Prodotti specificati di moneta elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato di fine giornata del conto a 90 giorni durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 dollari americani (USD) in nessun giorno dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione;
D. Conto oggetto di comunicazione
[tab] […]
2. Per «Persona oggetto di comunicazione» si intende una Persona residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da: (i) un’Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; (ii) un’Entità che è un’Entità collegata di un’Entità di cui al punto (i) …
[tab] […]
E. Varie
[tab] […]
7. Per «Servizio di verifica statale» si intende un processo elettronico messo a disposizione di un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione da una Giurisdizione oggetto di comunicazione al fine di accertare l’identità e la residenza fiscale di un Titolare di conto o di una Persona che esercita il controllo.
[tab] […]
Sezione X Misure transitorie
A. Le modifiche apportate allo Standard comune di comunicazione di informazioni hanno effetto il [data di entrata in vigore dello Standard comune di comunicazione di informazioni modificato].
B. Nonostante la parte A, ai sensi della sezione I parte A punti 1 lettera b) e 6bis, in relazione a ciascun Conto oggetto di comunicazione detenuto presso un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione al [data di entrata in vigore dello Standard comune di comunicazione di informazioni modificato – 1 giorno] e per i periodi di rendicontazione che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona oggetto di comunicazione è una Persona che esercita il controllo o un titolare di una Quota nel capitale di rischio dell’Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.