L’AFD da un lato e la DGDDI dall’altro decidono di comune accordo le modifiche dei confini del settore che comporterebbero eventuali trasferimenti di locali.
Queste modifiche sono oggetto di uno scambio di lettere tra l’AFD e la DGDDI.
L’AFD e la DGDDI disciplinano di comune accordo i particolari, segnatamente quelli inerenti allo svolgimento del traffico, d’intesa con le altre amministrazioni interessate.
Gli agenti in servizio, responsabili presso l’ufficio a controlli nazionali abbinati adottano di comune accordo le misure necessarie a breve termine, segnatamente allo scopo di appianare le difficoltà che potrebbero sorgere durante i controlli.
L’AFD mette gratuitamente a disposizione della DGDDI i locali di cui all’articolo 4.
Le condizioni di esercizio delle infrastrutture e i processi di controllo sono definiti da un accordo amministrativo tra l’AFD e la DGDDI.