La presente legge definisce i requisiti di trasparenza applicabili alle persone giuridiche di diritto privato svizzero, a determinate persone giuridiche e altri enti giuridici di diritto estero, nonché ai trust.
Disciplina in particolare:
a. gli obblighi di identificazione, di verifica e di annuncio degli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche di diritto privato svizzero, delle persone giuridiche di diritto estero e dei trust;
b. il registro degli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza) nonché delle disposizioni relative al suo contenuto e al diritto di accedervi;
c. gli obblighi di identificazione dei titolari degli enti giuridici di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera.
La presente legge ha lo scopo di garantire alle autorità un accesso rapido ed efficace a informazioni esatte, complete e aggiornate sugli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche e dei trust per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 25–27. In tal modo contribuisce in particolare alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.