La presente ordinanza disciplina la riscossione degli emolumenti per le seguenti prestazioni eseguite dall’Ufficio federale di statistica (UST) e dalle altre unità amministrative della Confederazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b LStat:
a. comunicazione di dati di persone fisiche o di dati di persone giuridiche provenienti dalla statistica federale secondo l’articolo 37 dell’ordinanza del 30 aprile 20253 sulla statistica federale (OStatF);
b. pseudonimizzazione dei set di dati secondo l’articolo 38 OStatF;
c. collegamento di dati secondo l’articolo 39 OStatF;
d. altre prestazioni di servizi secondo l’articolo 41 OStatF;
e. messa a disposizione della piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex) per scopi diversi dall’armonizzazione dei registri secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 21 novembre 20074 sull’armonizzazione dei registri (OArRa).
Disciplina inoltre la riscossione di emolumenti da parte dell’UST per le seguenti prestazioni relative ai registri da esso tenuti:
a. comunicazione dei dati del registro di campionamento delle persone e delle economie domestiche secondo l’articolo 45 OStatF;
b. comunicazione dei dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) a scopi statistici secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 30 giugno 19935 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS);
c. comunicazione dei dati del RIS a scopi diversi da quelli statistici secondo l’articolo 10 ORIS;
d. comunicazione dei dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) risultanti da elaborazioni individuali secondo l’articolo 15 capoverso 4 dell’ordinanza del 9 giugno 20176 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA);
e. comunicazione del numero d’identificazione delle imprese unico (IDI) a privati in caso di interrogazioni collettive secondo l’articolo 20 dell’ordinanza del 26 gennaio 20117 sul numero d’identificazione delle imprese.