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AS 2026 326

Ordinanza
sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici della Confederazione e per la comunicazione di dati dei registri tenuti dall’Ufficio federale di statistica
(Ordinanza sugli emolumenti in ambito statistico, OEm-Stat)
(Ordinanza sugli emolumenti in ambito statistico, OEm-Stat)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;

visto l’articolo 21 della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale (LStat),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la riscossione degli emolumenti per le seguenti prestazioni eseguite dall’Ufficio federale di statistica (UST) e dalle altre unità amministrative della Confederazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b LStat:

  • a. comunicazione di dati di persone fisiche o di dati di persone giuridiche provenienti dalla statistica federale secondo l’articolo 37 dell’ordinanza del 30 aprile 20253 sulla statistica federale (OStatF);

  • b. pseudonimizzazione dei set di dati secondo l’articolo 38 OStatF;

  • c. collegamento di dati secondo l’articolo 39 OStatF;

  • d. altre prestazioni di servizi secondo l’articolo 41 OStatF;

  • e. messa a disposizione della piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex) per scopi diversi dall’armonizzazione dei registri secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 21 novembre 20074 sull’armonizzazione dei registri (OArRa).

Disciplina inoltre la riscossione di emolumenti da parte dell’UST per le seguenti prestazioni relative ai registri da esso tenuti:

  • a. comunicazione dei dati del registro di campionamento delle persone e delle economie domestiche secondo l’articolo 45 OStatF;

  • b. comunicazione dei dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) a scopi statistici secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 30 giugno 19935 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS);

  • c. comunicazione dei dati del RIS a scopi diversi da quelli statistici secondo l’articolo 10 ORIS;

  • d. comunicazione dei dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) risultanti da elaborazioni individuali secondo l’articolo 15 capoverso 4 dell’ordinanza del 9 giugno 20176 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA);

  • e. comunicazione del numero d’identificazione delle imprese unico (IDI) a privati in caso di interrogazioni collettive secondo l’articolo 20 dell’ordinanza del 26 gennaio 20117 sul numero d’identificazione delle imprese.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolumenti.

Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni

Per l’acquisto di pubblicazioni stampate o elettroniche si applica l’ordinanza del 19 novembre 20149 sugli emolumenti per le pubblicazioni.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti sono calcolati in base alle tariffe indicate nell’Allegato 1.

Per le prestazioni rese in casi di emergenza eccezionale, gli emolumenti possono essere maggiorati fino a un massimo del 50 per cento.

Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare l’importo degli emolumenti al rincaro.

Art. 5 Esenzione dagli emolumenti

Non è riscosso alcun emolumento per:

  • a. la fornitura di una semplice informazione orale o scritta oppure di una prestazione di modesta entità che comporti un onere lavorativo non superiore a un’ora; per le domande dei giornalisti l’onere lavorativo esente da emolumenti può arrivare fino a quattro ore;

  • b. la comunicazione dei dati del RIS a servizi statistici cantonali o comunali, nonché ai servizi che svolgono compiti per conto della Confederazione;

  • c. la comunicazione dei dati di base delle imprese secondo l’articolo 9a ORIS10;

  • d. l’accesso ai dati pubblicati dall’UST secondo l’articolo 16 OREA11;

  • e. l’accesso on line ai dati del REA da parte delle entità di cui all’articolo 15 capoverso 1 OREA.

Art. 6 Stima

Se la persona tenuta a pagare l’emolumento ne fa richiesta, l’unità amministrativa competente le comunica per scritto una stima del suo importo.

Se l’importo previsto supera i 500 franchi, una stima viene comunicata d’ufficio e in anticipo alla persona tenuta a pagarlo.

Una volta ricevuta la stima, la persona tenuta a pagare l’emolumento deve confermare, su supporto cartaceo o elettronico, di voler mantenere la propria richiesta di prestazione.

Art. 7 Riscossione

Gli emolumenti possono essere riscossi in anticipo o dopo la fornitura della prestazione.

Se la prestazione viene fornita su un periodo più lungo, gli emolumenti possono essere riscossi in modo scaglionato.

Art. 8 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

L’unità amministrativa interessata può rinunciare a riscuotere emolumenti se la loro riscossione comporta spese superiori all’importo degli stessi.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 25 giugno 200312 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è abrogata.

Art. 10 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’Allegato 2.

Art. 11 Disposizioni transitorie

Gli emolumenti dovuti per le prestazioni che sono state fornite in tutto o in parte prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza o la cui esecuzione è stata convenuta in un contratto scritto prima di tale data sono disciplinati dal diritto anteriore.

Gli emolumenti dovuti per prestazioni richieste prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma per le quali non è stato concluso alcun contratto scritto prima di tale data e che verranno fornite dopo la sua entrata in vigore, sono disciplinati dal nuovo diritto.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2026.

5 giugno 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 4 cpv. 1)

Tariffe degli emolumenti

1. Tariffa generale

  • 1.1 Gli emolumenti per le prestazioni di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, b d ed e, nonché capoverso 2 lettere a, b, d ed e, sono calcolati sulla base di una tariffa oraria compresa tra 90 e 210 franchi, a seconda delle conoscenze richieste al personale incaricato.

  • 1.2 Se la prestazione richiede la messa a disposizione di uno o più collaboratori a una tariffa fissa per diversi mesi, gli emolumenti sono calcolati sulla base del costo totale del materiale e del personale.

2. Tariffa per il collegamento di dati

  • 2.1 Gli emolumenti per i collegamenti di dati (art. 1 cpv. 1 lett. c) si calcolano moltiplicando il valore del punto per il numero totale di punti corrispondente alla prestazione.

  • 2.2 Il valore del punto è di 2 franchi.

  • 2.3 Il numero totale di punti corrispondente alla prestazione è calcolato in base alla tabella riportata di seguito:

Descrizione

Numero di punti

Forfait di base per l’elaborazione della richiesta

500

Forfait di base per le aggiunte successive

300

Fattore A = numero totale di anni* ottenuto sommando il numero di anni corrispondenti per ciascuna fonte

(numero di anni fonte 1 + numero di anni fonte 2 + ...)

*: oppure di semestri, trimestri ecc. (a seconda della periodicità richiesta)

Fattore A × 10

In caso di collegamento con fonti esterne all’UST:

fattore B = numero di fonti esterne all’UST

Fattore B × 100

In caso di lavori speciali in relazione alla richiesta di collegamento:

fattore C = numero di lavori

Fattore C × 300

In caso di forniture periodiche:

fattore D = numero di forniture future di dati

Fattore D × 100

3. Tariffa per la comunicazione di dati del RIS a scopi diversi da quelli statistici

  • 3.1 Gli emolumenti per la comunicazione dei dati del RIS a scopi diversi da quelli statistici (art. 1 cpv. 2 lett. c) si ottengono sommando l’emolumento di base e il prezzo totale per il numero di unità d’informazione da comunicare.

  • 3.2 Un’unità d’informazione corrisponde a un’unità locale o a un’unità giuridica.

  • 3.3 L’emolumento di base è compreso tra 100 e 300 franchi, a seconda della complessità della richiesta.

  • 3.4 Il prezzo di ciascuna unità è indicato nella tabella sottostante, per fascia:

Fascia di unità
di informazione

Prezzo per unità
di informazione,
in franchi

Osservazione

Da 1 a 1000

1

Prezzo applicato alle prime 1000 unità

Da 1001 a 3000

0.87

Prezzo applicato alle unità di questa fascia

Da 3001 a 5000

0.73

Prezzo applicato alle unità di questa fascia

Da 5001 a 10 000

0.59

Prezzo applicato alle unità di questa fascia

Da 10 001 a 30 000

0.46

Prezzo applicato alle unità di questa fascia

Da 30 001 a 50 000

0.35

Prezzo applicato alle unità di questa fascia

Da 50 001 a 100 000

0.25

Prezzo applicato alle unità di questa fascia

Da 100 001 a 200 000

0.17

Prezzo applicato alle unità di questa fascia

Da 200 001 a 300 000

0.11

Prezzo applicato alle unità di questa fascia

Da 300 001 a 400 000

0.07

Prezzo applicato alle unità di questa fascia

Da 400 001 a 500 000

0.04

Prezzo applicato alle unità di questa fascia

>500 000

0.02

Prezzo applicato alle unità di questa fascia

4. Tariffa per la messa a disposizione di Sedex

  • 4.1 Gli emolumenti relativi alla messa a disposizione di Sedex per l’utilizzazione di cui all’articolo 15 OArRa13 (art. 1 cpv. 1 lett. e) corrispondono alla ripartizione dei costi di Sedex connessi a tale utilizzazione tra tutti i partecipanti, a seconda del loro volume di utilizzazione.

  • 4.2 Il costo di Sedex relativo all’utilizzazione di cui all’articolo 15 OArRa corrisponde all’insieme dei costi di materiale e di personale connessi a tale utilizzazione.

  • 4.3 Il volume di utilizzazione di un utente corrisponde al numero di messaggi e al volume di dati da lui inviati.

(art. 10)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 21 novembre 200714 sull’armonizzazione dei registri

Art. 15 cpv. 2Abrogato

2. Ordinanza del 26 gennaio 201115 sul numero d’identificazione delle imprese

Art. 20 cpv. 5Abrogato

3. Ordinanza del 9 giugno 201716 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Art. 17Abrogato

4. Ordinanza del 30 giugno 199317 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Art. 13Abrogato

5. Ordinanza del 12 ottobre 201118 sulla statistica del commercio esterno

Art. 17Abrogato

6. Ordinanza del 16 giugno 200619 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura

Art. 1 cpv. 11 La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), compresi la sua stazione federale di ricerca Agroscope e il suo Istituto di allevamento equino, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione.

Art. 3a lett. aAbrogata

Allegato 2, n. 2 e 3Abrogati

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