Lexipedia

549.100

Ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (OE della LAV)

del 01.10.1993 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 1° ottobre 1993

[1]

in base all'art. 15 cpv. 3 della costituzione cantonale[2]

Art. 1 Consultori

È considerato consultorio ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati l'ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dell'Ufficio cantonale del servizio sociale. In caso di necessità il Governo può riconoscere quali consultori altre istituzioni. *

Se necessario, il consultorio è autorizzato a ricorrere all'aiuto di altre istituzioni o persone. *

Il consultorio è obbligato alla consulenza e assistenza e ne rimane responsabile anche se collabora con altri istituti o persone. *

*

Art. 2 Indennizzo e riparazione morale, competenza

I diritti d'indennizzo e di riparazione morale vengono giudicati e gli importi versati dall'Ufficio cantonale del servizio sociale (Ufficio) su domanda della vittima di un reato.

L'Ufficio decide pure se debba essere concesso un acconto.

Art. 3 Domanda

La domanda di versamento di un indennizzo o di una riparazione morale deve essere presentata per iscritto all'Ufficio. In casi motivati essa può pure essere messa a verbale.

La fattispecie su cui si fonda la domanda deve essere esposta brevemente. I mezzi di prova devono essere prodotti, per quanto in possesso della vittima.

Art. 4 Accertamento della fattispecie

Per accertare la fattispecie l'Ufficio può interpellare i partecipanti e persone tenute a dare informazioni, far capo ad atti ufficiali, documenti ed esperti, come pure effettuare altre indagini opportune.

Se questi mezzi d'istruzione non bastano a chiarire la fattispecie, possono essere interrogati d'ufficio o su proposta dei testimoni. Le disposizioni del codice di procedura civile ) sulla prova testimoniale vengono applicate per analogia.

La vittima è obbligata a collaborare all'accertamento della fattispecie.

L'Ufficio non è vincolato ad istanze per l'accertamento della fattispecie.

Art. 5 Procedura

L'Ufficio decide in base alla domanda della vittima, agli atti della procedura penale e alle proprie chiarificazioni.

Le domande devono essere giudicate il più in fretta possibile.

Art. 6 Mezzi legali

Contro le decisioni prese in base alla presente ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione. Quest'ultimo esamina liberamente la decisione impugnata. *

*

Art. 7 Pretese nei confronti dell'imputato

Se viene fornito un indennizzo o una riparazione morale, l'Ufficio fa valere le pretese del Cantone nei confronti dell'imputato.

*

Art. 8 Uso a favore della vittima

Per la decisione ai sensi dell'articolo 73 capoverso 3 CP[3] è competente quel giudice che per ultimo ha giudicato l'affare penale. *

La procedura si conforma per analogia alle disposizioni del codice di procedura civile[4] concernenti la procedura sommaria.

Contro questa decisione la vittima può fare appello ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura penale[5]. *

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1993.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione

Entrata in vigore

Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

01.10.1993

01.01.1993

atto normativo

prima versione

-

15.06.2006

01.01.2007

Art. 6 cpv. 1

modifica

2006, 5019

15.06.2006

01.01.2007

Art. 6 cpv. 2

abrogazione

2006, 5019

15.06.2006

01.01.2007

Art. 7 cpv. 2

abrogazione

2006, 4266

16.06.2010

01.01.2011

Art. 8 cpv. 1

modifica

2010, 4806

16.06.2010

01.01.2011

Art. 8 cpv. 3

modifica

2010, 4806

19.10.2011

01.12.2012

Art. 1 cpv. 4

modifica

-

18.11.2014

01.01.2016

Art. 1 cpv. 1

modifica

2014-029

18.11.2014

01.01.2016

Art. 1 cpv. 2

modifica

2014-029

18.11.2014

01.01.2016

Art. 1 cpv. 3

modifica

2014-029

18.11.2014

01.01.2016

Art. 1 cpv. 4

abrogazione

2014-029

04.04.2023

01.01.2025

Art. 6 cpv. 1

modifica

2023-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento

Decisione

Entrata in vigore

Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

01.10.1993

01.01.1993

prima versione

-

Art. 1 cpv. 1

18.11.2014

01.01.2016

modifica

2014-029

Art. 1 cpv. 2

18.11.2014

01.01.2016

modifica

2014-029

Art. 1 cpv. 3

18.11.2014

01.01.2016

modifica

2014-029

Art. 1 cpv. 4

19.10.2011

01.12.2012

modifica

-

Art. 1 cpv. 4

18.11.2014

01.01.2016

abrogazione

2014-029

Art. 6 cpv. 1

15.06.2006

01.01.2007

modifica

2006, 5019

Art. 6 cpv. 1

04.04.2023

01.01.2025

modifica

2023-009

Art. 6 cpv. 2

15.06.2006

01.01.2007

abrogazione

2006, 5019

Art. 7 cpv. 2

15.06.2006

01.01.2007

abrogazione

2006, 4266

Art. 8 cpv. 1

16.06.2010

01.01.2011

modifica

2010, 4806

Art. 8 cpv. 3

16.06.2010

01.01.2011

modifica

2010, 4806