Il Consorzio depurazione acque di Bellinzona e dintorni (CDABD) e la Corporazione depurazione acque Bassa Mesolcina (CIDA) sono autorizzati a stipulare dei contratti concernenti l'utilizzazione comune dell'IDA e dei collettori del CDABD.
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Convenzione intercantonale tra il Cantone Ticino ed il Cantone dei Grigioni inerente l'allacciamento della Bassa Mesolcina all'impianto di depurazione (IDA) del Consorzio depurazione acque di Bellinzo
Preambolo
Bellinzona e dintorni
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino e il Governo del Cantone dei Grigioni emanano, a titolo di convenzione, in virtù dell'art. 11 cpv. 2 della
legge federale dell'8 ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque
art. 3 (LIA) 1), degli
1 cpv. 1 e 4 della legge di applicazione del 2 aprile
art. 35 1975 della LIA (LALIA) e dell'
1 dell'ordinanza grigionese del 3
ottobre 1973 sulla protezione delle acque (OPA) 2):
Art. 1
Art. 2
I contratti d'allacciamento regolano:
- l'utilizzazione comune dei singoli impianti;
- i rapporti di proprietà;
- la ripartizione dei costi;
- i diritti e gli obblighi delle parti contraenti.
Essi sottostanno all'approvazione dell'autorità competente 3) dei Cantoni legati alla convenzione.
Art. 3
Per gli impianti e il loro esercizio viene applicato il diritto vigente nel luogo dove gli stessi si trovano. art. 4 Dipartimento dell'ambiente,
LALIA
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Restano riservate le prescrizioni della legislazione federale sulla protezione delle acque e gli speciali oneri esistenti per le parti contraenti in base alla legislazione del loro Cantone.
Art. 4
Un tribunale arbitrale decide in modo definitivo sulle controversie di diritto pubblico tra le parti contraenti. Precedentemente si deve eseguire una procedura di conciliazione sotto la direzione dei Dipartimenti competenti dei Cantoni legati alla convenzione.
Art. 5
I Governi dei Cantoni legati alla convenzione designano un giudice arbitrale ciascuno entro 30 giorni dall'appellazione del tribunale arbitrale. Entro 15 giorni, i due giudici arbitrali ne designano un altro quale presidente. Quest'ultimo non può essere domiciliato in alcuno dei Cantoni legati alla convenzione. Il Presidente del Tribunale federale procede alla nomina, nel caso in cui i giudici arbitrali non giungessero ad un accordo.
Art. 6
La sede del tribunale arbitrale è a Bellinzona. Tornano applicabili le vigenti norme della procedura civile ticinese.
Si rinuncia al deposito della sentenza arbitrale. La notifica avviene senza mediazione dell'autorità giudiziaria. Essa deve essere comunicata ai Governi dei Cantoni legati alla convenzione. Per il resto fanno stato le prescrizioni del concordato sull'arbitrato.
Art. 7
Le controversie di diritto pubblico tra una parte contraente e terzi vengono decise dai competenti tribunali e autorità amministrative dei Cantoni legati alla convenzione.
Art. 8
Le controversie di diritto civile e i ritardi, per i quali alle parti contraenti spetta unicamente lo stato giuridico di un privato, vengono decisi dagli ordinari tribunali e autorità amministrative dei Cantoni legati alla convenzione.
Art. 9
I Governi dei Cantoni legati alla convenzione si impegnano a far osservare le decisioni dei competenti tribunali e autorità amministrative dell'altro Cantone.
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Le decisioni che concernono una pretesa di denaro sono parificate alle sentenze esecutive giudiziali ai sensi dell'articolo 80 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
Art. 10
Le controversie tra i Cantoni legati alla convenzione concernenti l'applicazione e l'interpretazione della presente convenzione vengono sottoposte al Tribunale federale giusta l'articolo 113 capoverso 1 cifra 2 della Costituzione federale e l'articolo 11 capoverso 3 LIA.
Art. 11
L'adeguamento della presente convenzione alla futura legislazione della Confederazione e dei Cantoni legati alla convenzione resta riservata. Questi si mettono d'accordo in merito.
Art. 12
La presente convenzione viene applicata non appena sarà firmata dai Cantoni legati alla convenzione. -- 3 of 3 --