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00.1002 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-06

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Da molti anni il Consiglio federale riconosce la situazione di ingiustizia che vivono gli Svizzeri che, un tempo impiegati nel Congo belga, avevano versato contributi alle amministrazioni di sicurezza sociale coloniali. Il Belgio, che ha ripreso la Cassa alla quale erano stati effettuati i versamenti, dall'inizio degli anni Sessanta assegna ai pensionati svizzeri rendite non indicizzate, mentre versa rendite indicizzate ai cittadini belgi e ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati con i quali ha concluso un accordo di reciprocità.

La stessa Assemblea federale ha voluto tenere conto di questa situazione, mettendo a disposizione in via eccezionale, con i decreti federali del 1990 e del 1995, importi compensativi versati ai beneficiari per un totale di 20'500'000 franchi.

Nel corso di lunghi anni, alcuni dei cittadini svizzeri danneggiati hanno fatto la trafila dell'insieme delle istanze giudiziarie belghe. Dopo che la sentenza di ultima istanza belga è stata emessa nell'autunno del 1999, hanno introdotto ricorsi individuali contro il Belgio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. I casi sono dunque già pendenti davanti alla Corte.

Per quanto riguarda la questione se sia il caso di introdurre un ricorso statale contro il Belgio, è opportuno sottolineare come questo strumento nella prassi si è sviluppato quale mezzo da usare in via eccezionale. Gli Stati parte alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) hanno introdotto simili ricorsi soltanto in numero assai ristretto e in determinate situazioni. In effetti, a fronte di parecchie decine di migliaia di ricorsi individuali, gli organi della Convenzione sono stati investiti soltanto di una ventina di ricorsi statali concernenti in totale sette situazioni particolari. Questi rari casi si occupavano di confronti politici molto specifici, segnatamente l'invasione di Cipro da parte della Turchia, il colpo di Stato militare in Grecia e il trattamento carcerario dei membri dell'IRA (Irish Republican Army) in Irlanda del Nord. Per di più, occorre rilevare che uno solo di questi ricorsi statali è giunto davanti alla Corte stessa1, mentre gli altri hanno terminato il loro iter o dinanzi alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, oppure davanti al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

D'altronde permane la questione, tuttora irrisolta dalla giurisprudenza, della ricevibilità di un ricorso statale introdotto da uno Stato che si lamenta della violazione, da parte di un altro Stato, di una disposizione che esso stesso non ha ratificato. Nel presente caso, la Svizzera dovrebbe invocare la violazione del primo Protocollo addizionale alla CEDU al quale non è ancora divenuta parte. Peraltro, non vi è alcuna ragione di pensare che un ricorso statale sarebbe trattato più rapidamente dei ricorsi individuali introdotti. L'esperienza pratica della Corte, invero assai limitata, dimostra addirittura il contrario. All'epoca in cui non esisteva ancora la Commissione, l'unico caso interstatale giunto davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo ha occupato gli organi di Strasburgo per più di sei anni. Se è vero che i ricorsi individuali accolti vanno a esclusivo beneficio dei loro autori, rimane inteso che profittano indirettamente anche alle persone che vivono situazioni analoghe. In effetti, lo Stato che viola la Convenzione non potrebbe seguire nei confronti di queste altre persone una prassi il cui carattere discriminatorio è riconosciuto dalla Corte.

Una decisione di introdurre un ricorso statale deve tenere conto del fatto che la Corte è già adita da persone la cui situazione non può che giustificare un trattamento accelerato del loro ricorso e che sono in corso discussioni al fine di trovare una soluzione alla questione.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone, concluso tra la Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e ciascuno dei suoi Stati membri, dall'altra, le autorità di sicurezza sociale belghe dovranno in particolare applicare il Regolamento (CEE) 1408/71 ai cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera come se fossero cittadini comunitari residenti in uno Stato dell'Unione europea. Questo significa che, in linea di massima, le rendite della sicurezza sociale belga dovranno essere concesse agli Svizzeri residenti in Svizzera alle medesime condizioni e in eguale misura che ai cittadini belgi in Belgio. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che gli Stati parte al summenzionato accordo devono tenere in considerazione, le rendite dell'OSSOM belga dovrebbero essere sottoposte al medesimo regime.

I principi della parità di trattamento e del versamento delle rendite all'estero verranno applicati sin dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Sulla base delle disposizioni transitorie del Regolamento (CEE) 1408/71, rese applicabili dall'accordo appena citato, le persone il cui diritto a una rendita della sicurezza sociale belga è stato esaminato prima dell'entrata in vigore dell'accordo, al momento della sua entrata in vigore potranno chiedere un riesame del loro diritto. Non ne consegue tuttavia che le persone interessate avrebbero un qualsivoglia diritto a un adeguamento o al versamento di una rendita totale o parziale per i periodi anteriori all'entrata in vigore dell'accordo.

Sin dalla conclusione degli accordi settoriali, le autorità svizzere hanno sempre insistito affinché le procedure d'approvazione delle parti contraenti siano adempiute rapidamente, così che gli accordi possano entrare in vigore il 1° gennaio 2001. Per quanto riguarda l'accordo sulla libera circolazione delle persone, vi sono sedici parti contraenti dal lato comunitario e le procedure nazionali sono attualmente in corso. In Belgio, ad esempio, sette organi parlamentari dovranno pronunciarsi: a livello federale, la Camera dei rappresentanti e il Senato; a livello comunitario, i Parlamenti della Comunità francese del Belgio, della Comunità fiamminga (parimenti competente per la Regione fiamminga) e il Rat der Deutschen Gemeinschaft Belgiens (Consiglio della Comunità tedesca del Belgio); a livello regionale, infine, i Parlamenti della Regione vallona e della Regione di Bruxelles-capitale. Benché sia un'ipotesi poco verosimile, occorre segnalare come il rifiuto dell'accordo sulle persone da parte di una sola di queste istituzioni (e persino da parte di un solo altro Stato membro) impedirebbe all'insieme degli accordi settoriali di entrare in vigore.

Il Consiglio federale è consapevole che l'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone risolverà soltanto la questione delle prestazioni dovute a partire da tale data. L'accordo sulla libera circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999 come gli altri sei accordi, non avrà effetto retroattivo.

Ecco perché il Consiglio federale si premurerà affinché proseguano i numerosi contatti allacciati nel corso degli ultimi mesi fra la Svizzera e il Belgio, sia a livello governativo sia tra le amministrazioni. L'avvento di un nuovo Governo in Belgio, dall'estate del 1999 ha offerto l'opportunità di sviluppi che, allo stato attuale delle cose, sono incoraggianti. Il Consiglio federale è dell'avviso che i tempi siano più che maturi per mettere fine a una discriminazione ingiustificabile.

Risposta del Consiglio federale.