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00.1010 · Interrogazione ordinaria urgente · 2000-03-13

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Premessa

Il 10 dicembre 1999 è stato presentato all'opinione pubblica il rapporto della commissione indipendente d'esperti "La Svizzera e i profughi all'epoca del nazionalsocialismo". Il rapporto ricorda che la Svizzera, in quell'epoca oscura della storia dell'umanità, non ha seguito sufficientemente la sua tradizione umanitaria, come avrebbe potuto e dovuto fare. Con la dichiarazione in occasione della pubblicazione del rapporto, il Consiglio federale ha fatto riferimento alla necessità di una presa di presa di coscienza e di insegnamento affinché non si ripetano mai più gli errori del passato. Ha parimenti confermato la volontà della Svizzera di prestare, in collaborazione con altri Stati, il suo contributo all'evoluzione dell'ordinamento giuridico internazionale che prevede la protezione della singola persona da qualsiasi forma di perseguimento e violenza. Ha pure reso nota la sua intenzione di rafforzare le misure di sostegno volte alla sensibilizzazione negli ambiti dei diritti dell'uomo e della prevenzione contro il razzismo. Pertanto il Consiglio federale ha accolto favorevolmente l'idea di un'ampia discussione politica e pubblica del rapporto come anche delle sue implicazioni per quanto concerne le questioni fondamentali della politica presente e futura dei rifugiati nonché le importanti questioni circa la morale che la Svizzera ha tratto dalla sua storia.

Il Consiglio federale giudica necessari e sensati i paragoni storici tra la politica svizzera di allora e quella attuale in materia d'asilo. Sono tuttavia presupposti una conoscenza precisa della situazione odierna e di quella d'allora e un cauto approccio con paralleli effettivi e presunti.

Ad 1

Come conseguenza diretta dell'olocausto, la comunità internazionale degli Stati ha riconosciuto la necessità di ancorare nel diritto internazionale la protezione dei perseguitati. Nel 1950 è stata firmata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'anno successivo, con la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e il principio del non-respingimento ivi ancorato, è stata creata una protezione esaustiva per i perseguitati a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche. La Svizzera ha sottoscritto entrambi gli accordi internazionali e si attiene strettamente al principio del non-respingimento. Dal 1981 dispone di una propria legge sull'asilo, nel frattempo ripetutamente riveduta, che ha ripreso i principi del diritto internazionale. È possibile presentare ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale dei rifugiati a un'autorità giudiziaria indipendente, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo.

La politica in materia d'asilo è però credibile soltanto se le decisioni prese vengono eseguite. Se dall'esame minuzioso di una domanda d'asilo risulta che la persona interessata non adempie la qualità di rifugiato e non esistono nemmeno ostacoli all'allontanamento, essa non può appellarsi al principio del non-respingimento e deve lasciare la Svizzera conformemente all'articolo 44 della legge sull'asilo. Se quest'obbligo non viene rispettato entro il termine legale, la persona deve essere rimpatriata nel Paese d'origine ad opera delle autorità cantonali competenti, eventualmente con l'impiego di mezzi coercitivi.

Ad 2

Il rapporto come anche altri lavori di ricerca accertano che la politica svizzera in materia di rifugiati all'epoca del nazionalsocialismo era contrassegnata fra l'altro in modo determinante dalla lotta contro l'"inforestierimento". La politica in materia d'asilo costituiva pertanto parte integrante della politica in materia di stranieri le cui direttive erano stabilite dalla legge federale, emanata nel 1931, concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, in cui era consolidata legalmente la lotta contro l'"inforestierimento".

L'innegabile timore di un possibile "inforestierimento" ancora oggi diffuso in parte della popolazione svizzera va preso in seria considerazione. Questo timore è spesso dovuto a una scarsa conoscenza delle culture straniere da cui provengono i richiedenti l'asilo e a un livello d'informazione insufficiente per quanto attiene alla politica svizzera in materia d'asilo e di migrazione. Il Consiglio federale considera particolarmente importante definire la sua politica nel modo più trasparente possibile e fornire sempre un'informazione attuale sulle sue principali decisioni. Non vanno peraltro dimenticate le dimostrazioni di simpatia per singole etnie che si manifestano in tempi di necessità.

È essenziale e determinante che l'esame della qualità di rifugiato di persone che chiedono l'asilo in Svizzera avvenga esclusivamente sul fondamento di criteri che sono esaustivamente stabiliti nell'articolo 3 della legge sull'asilo.

Ad 3

Dal 1949 la Svizzera riconosce il diritto all'asilo, ai sensi di un diritto di dimora non provvisorio, ma duraturo per i rifugiati riconosciuti. La portata della quota di riconoscimenti è differente a seconda del Paese di provenienza e dipende da diversi fattori quali ad esempio la situazione dei diritti dell'uomo nel Paese d'origine o di provenienza del richiedente l'asilo oppure dal carattere dell'asilo e dalla credibilità delle proprie motivazioni individuali. Così, ad esempio, da anni tale quota per i richiedenti l'asilo della Turchia ammonta a circa il 40%; per contro per i richiedenti l'asilo dello Sri Lanka si aggira sul 2%.

Il tasso di riconoscimento medio della Svizzera negli ultimi anni pari a circa il 12% non può e non deve però essere ritenuto un indizio secondo cui la Svizzera in siffatto modo si scosterebbe dal principio dell'asilo duraturo o respingerebbe le persone bisognose di protezione.

Ad 4

Va fatta una distinzione tra politica in materia d'asilo e di rifugiati e ammissione di stranieri per il mercato svizzero del lavoro. Quando nel nostro Paese i posti di lavoro non possono più essere occupati da Svizzeri disoccupati o da stranieri che possono svolgere un'attività lucrativa, all'economia è data in primo luogo la possibilità di reclutamento nei Paesi dell'UE e dell'AELS. La posizione speciale di questo spazio limitrofo alla Svizzera è il risultato di poliedrici rapporti economici, politici e culturali. Inoltre, con gli Stati dell'UE è stato concordato un accordo sull'introduzione graduale del libero passaggio nella circolazione di persone che dovrebbe essere esteso anche agli Stati AELS. Un reclutamento da tutti gli altri Stati è possibile soltanto se si tratta di lavoratori molto qualificati e le eccezioni sono giustificate da motivi speciali. Da questo principio resta esclusa l'ammissione fondata su obblighi di diritto internazionale, per gravi motivi umanitari, nel quadro del ricongiungimento familiare o per motivi di formazione o perfezionamento professionale.

Il sistema duale vigente dell'ammissione non si fonda pertanto sulle differenti distinzioni non ammesse come ad esempio la razza (art. 1 n. 1 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; RS 0.104).

Ad 5

Nella storia della Svizzera, la migrazione ha avuto da sempre un ruolo importante e ha contribuito in modo essenziale al progresso economico del nostro Paese. Peraltro non va dimenticato che la disponibilità d'ammissione non raramente era contrassegnata anche da ponderazioni economiche. Come già rilevato nella domanda 4, nel contesto delle migrazioni occorre fare una netta distinzione tra la politica in materia d'asilo e di rifugiati, da un lato, e la politica in materia di migrazione a scopo di lavoro, dall'altro. Tuttavia per l'ammissione di rifugiati e persone bisognose di protezione è decisiva la circostanza secondo cui nell'esame della necessità di protezione di persone che domandano l'asilo in Svizzera le considerazioni economiche e finanziarie o i criteri d'integrazione non hanno alcun peso. La decisione si basa esclusivamente sui criteri di cui nell'articolo 3 della legge sull'asilo.

Per contro, la politica svizzera si fonda tra l'altro sui bisogni del mercato del lavoro. Per armonizzare nel modo migliore la politica in materia di stranieri, quella del mercato del lavoro e la politica in materia di asilo, è stato elaborato un concetto di migrazione che nel 1998 è stato approvato nei tratti essenziali dal Consiglio federale (rapporto Hug).

Risposta del Consiglio federale.