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00.1031 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La direttiva dell'Ue sul mercato del gas è entrata in vigore il 10 agosto 1998. Entro il 10 agosto 2000 gli Stati membri dovranno integrare le nuove norme nei rispettivi diritti nazionali.

La Svizzera è allacciata alla rete europea del gas. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni sta attualmente elaborando le basi legali per un'apertura del mercato del gas da sottoporre al Consiglio federale, in considerazione degli sviluppi a livello europeo.

La liberalizzazione del mercato del gas ha probabilmente meno conseguenze di quella del mercato dell'energia elettrica, poiché sul mercato del calore svizzero già vige un regime di concorrenza e visto che il nostro Paese non è produttore di gas naturale.

La legislazione in vigore autorizza già oggi la concorrenza sul mercato del gas. L'articolo 13 della legge sugli impianti di trasporto in condotta sancisce che i titolari di tali impianti si assumano mediante contratto l'obbligo di effettuare il trasporto per terzi nei limiti delle possibilità tecniche e delle esigenze economiche dell'esercizio e purché il terzo offra una rimunerazione adeguata. Tuttavia, da quando la legge è entrata in vigore nel 1964, non è mai stato fatto ricorso a questa possibilità.

Nell'ambito dei lavori preparatori per la nuova legge sul mercato del gas, il Consiglio federale esaminerà le condizioni da stabilire per un mercato del gas orientato alla concorrenza. E' previsto di porre in consultazione il relativo avamprogetto di legge all'inizio del 2001.

Le direttive europee non considerano la privatizzazione una condizione preliminare alla liberalizzazione né per il mercato del gas né per quello dell'energia elettrica; non esistono tantomeno ragioni oggettive tali da imporre una privatizzazione. E' invece molto più importante garantire condizioni eque e trasparenti per un accesso alla rete senza discriminazioni a favore di consumatori finali, imprese commerciali e società di distribuzione del gas.

Risposta del Consiglio federale.