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00.1032 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ritiene che il commercio del sesso sia uno degli ambiti importanti in cui è necessario fare della prevenzione contro l'HIV, visto che si deve presumere che spesso i rapporti sessuali avvengono senza protezione. La paura della repressione, dell'espulsione o la precarietà economica fa sì che per molte operatrici sessuali risulta difficile imporre una protezione nella pratica del sesso, quando il cliente esige il contrario. Molte donne praticano questa attività legata al sesso in Svizzera in una situazione di illegalità o sono annunciate come "ballerine", anche se poi operano come prostitute.

Per tutte queste ragioni la Confederazione nel 1993 ha lanciato il progetto "Barfüsser" (dal movimento dei "medici scalzi" in Asia), destinato a diffondere il messaggio della prevenzione tra le migranti attive nel settore del commercio del sesso. Per poter assicurare a lungo termine queste misure e le strutture che sono state messe in piedi in relazione con il progetto, è indispensabile l'impegno dei Cantoni, come in tutti gli altri settori legati alla prevenzione del virus HIV. Spetta ai singoli Cantoni fissare le priorità, ossia decidere in quali ambiti della prevenzione dell'HIV, a seconda delle specificità regionali, intendono apportare il loro contributo. I rapporti dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'epidemilogia e sulla valutazione fanno emergere problemi sovraregionali, fornendo ai Cantoni un valido aiuto in vista di tali decisioni.

2. Il progetto "Barfüsser" è proprio un buon esempio di regionalizzazione di un progetto che era stato avviato a livello nazionale. Per regionalizzazione si intende l'assunzione della responsabilità del contenuto e finanziaria da parte di partner pubblici o privati nei Cantoni dopo un finanziamento iniziale da parte della Confederazione. Attualmente il finanziamento è garantito in 8 regioni su 11 con mezzi finanziari cantonali. In questo senso il progetto "Barfüsser" non è messo in discussione. Nelle regioni in cui finora non è stata trovata nessuna soluzione o nessuna soluzione definitiva, la Confederazione rimane finanziariamente attiva. L'Aiuto Aids Svizzero ha l'incarico di definire e di discutere soluzioni di finanziamento con le corporazioni regionali. In linea di massima il Consiglio federale è dell'avviso che i Cantoni hanno la responsabilità di assicurare, anche in questo ambito sanitario, le misure opportune.

3. Tutte le persone che risiedono in Svizzera devono poter ricevere le dovute informazioni relative ai diversi modi di proteggersi e ad altre questioni legate all'HIV. La condizione è che tali informazioni siano comprensibili alle persone cui sono destinate e siano presentate in modo decoroso. Si tratta, per esempio, di tener conto delle lingue e delle specificità culturali nella preparazione di misure adatte a determinati gruppi bersaglio. Si aggiunge poi il fatto che nell'ambiente del commercio del sesso molte donne si muovono nell'illegalità, ciò che rende difficile l'accesso alle informazioni necessarie. Occorre quindi procedere basandosi sul concetto del lavoro di prevenzione svolto sul posto, con l'intervento di donne appartenenti allo stesso contesto culturale appositamente formate, in modo da poter entrare in contatto con le loro colleghe là dove svolgono la loro attività. Questo tipo di intervento deve essere mantenuto anche in futuro.

Inoltre già nel 1995 la Confederatzione aveva affermato in una circolare l'applicabilità della legge federale del 13 marzo 1994 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (RS 822.11) alle "ballerine" (ragazze a gogo e "ballerine" -spogliarelliste). Si tratta di una legge volta a proteggere la salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Da un punto vista del diritto pubblico si è sostenuto che tale legge è applicabile anche alle lavoratrici straniere indipendentemente dal fatto che la loro residenza in Svizzera sia legale o meno secondo il diritto degli stranieri. Dato che la legge sul lavoro si basa su rapporti di lavoro di fatto, essa include anche operatrici sessuali il cui contratto di lavoro è stato considerato nullo dal giudice civile, perché contrario ai buoni costumi (20 CO), purché sussista un contratto di lavoro ai sensi della legge sul lavoro. La legge prescrive che il datore di lavoro secondo la legge sul lavoro (art. 6 e 33 LL) è responsabile nei confronti del lavoratore e deve provvedere all'adozione di misure concernenti l'HIV che siano in grado di impedire un'infezione da virus HIV. L'esecuzione della legge sul lavoro spetta ai Cantoni.

4. Il Consiglio federale non intende interferire nelle trattative in corso tra l'Aiuto Aids Svizzero e le corporazioni di diritto cantonale. Tuttavia, grazie alla collaborazione esistente tra l'Ufficio federale della sanità pubblica e Aiuto Aids Svizzero, c'è la sicurezza che il Consiglio federale possa essere costantemente informato sullo stato delle trattative. A seconda dell'andamento delle trattative nelle 3 regioni (su un totale di 11) in cui il finanziamento non è ancora garantito, la Confederazione insisterà in modo appropriato sull'importanza della prevenzione del virus dell'HIV nell'ambito del commercio del sesso. Allo stesso tempo il Consiglio federale rimane dell'opinione che il diritto penale è un mezzo inadeguato per evitare l'infezione del virus HIV.

Risposta del Consiglio federale.