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00.1036 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-22

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 23 agosto 1995, il Consiglio federale, nella sua riposta al postulato di J.-M. Gros concernente l'abrogazione dell'interdizione in Svizzera degli aeromobili ultraleggeri, ha già avuto occasione di entrare in materia. Conformemente alla proposta del Collegio, il Consiglio nazionale ha respinto il postulato in questione il 13 marzo 1996.

Dal momento che la situazione nel frattempo non è mutata, il Consiglio federale non vede alcun motivo di rivedere il proprio parere negativo sull'autorizzazione degli aeromobili ultraleggeri. Le ragioni qui appresso riprendono, d'altronde, gli argomenti già espressi nel parere relativo al postulato citato.

La decisione del 4 luglio 1984 sull'interdizione degli aeromobili ultraleggeri nello spazio aereo svizzero (in Svizzera appartengono a questa categoria gli aeromobili il cui carico alare è inferiore a 20kg/m) è stata presa dal Consiglio federale in base ai risultati di test effettuati su tali aeromobili, nonché di una dimostrazione tenutasi all'aerodromo di Berna - Belpmoos. Dopo aver vagliato gli argomenti pro e contro l'autorizzazione di questa nuova categoria di aeromobili, il Consiglio federale ha ritenuto preponderanti i motivi che ne indicavano l'interdizione. Segnatamente, è stata decisiva la preoccupazione di evitare ulteriori inconvenienti ambientali, ancorché limitati.

È vero, da un lato, che dall'epoca in cui è stata decisa l'interdizione anche in questo settore aeronautico si sono registrati progressi tecnici, e che gli aeromobili ultraleggeri sono aeromobili a motore il cui esercizio comporta minori inconvenienti ambientali rispetto ai piccoli velivoli convenzionali. Ma è anche vero, dall'altro, che trattandosi pur sempre di aeromobili a motore, anche quelli ultraleggeri causano emissioni di gas e sono fonte di rumore.

Il Consiglio federale parte dalla considerazione che l'autorizzazione degli aeromobili ultraleggeri porterebbe a un aumento numerico degli aeromobili a motore con corrispondenti movimenti di volo attribuibili all'aviazione di diporto; ciò avrebbe come conseguenza ulteriori, indesiderabili danni all'ambiente.

D'altra parte, in questo contesto va rilevato che attualmente il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni esamina le condizioni di un'eventuale futura autorizzazione dei cosiddetti aeromobili "Ecolight".

Gli aeromobili "Ecolight" sono nuovi, moderni ed efficienti aeromobili leggeri che non appartengono alla categoria degli aeromobili ultraleggeri, vietati in Svizzera, e neppure a quella degli aeromobili autorizzati in base a norme tecniche internazionali riconosciute in Svizzera. Poiché, per il momento, il diritto svizzero della navigazione aerea non comprende prescrizioni d'autorizzazione pertinenti, gli aeromobili "Ecolight" non possono ancora essere immatricolati dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). Prima che essi possano, eventualmente, essere ammessi alla navigazione nello spazio aereo svizzero, si devono elaborare e fissare, fra l'altro, specifiche esigenze di attitudine al volo.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (ATEC) ha assoggettato l'eventuale futura ammissione, in Svizzera, degli aeromobili "Ecolight" all'adempimento delle seguenti tre condizioni:

1. Le emissioni specifiche (relative alle prestazioni di volo) e il corrispondente consumo di energia devono essere palesemente inferiori a quelli degli aerei leggeri convenzionali e venir fissati in appositi criteri di ammissione.

2. L'ammissione degli aeromobili "Ecolight" non deve condurre a un traffico supplementare che, malgrado l'eventuale vantaggio derivante dalla riduzione delle emissioni specifiche e del consumo di energia di questo tipo di apparecchi, faccia aumentare globalmente le emissioni.

3. L'UFAC dev'essere dotato del personale necessario per l'elaborazione delle norme di ammissione e per la loro esecuzione. I relativi costi del personale non devono intaccare i mezzi finanziari necessari per l'adempimento degli altri compiti dell'Ufficio, ma devono essere coperti dagli introiti delle tasse.

Stando a uno studio commissionato dall'ATEC nell'estate 2000, vi è una certa possibilità di sostituire gli attuali aeromobili leggeri con il tipo "Ecolight". A giudizio dell'ATEC, l'eventuale ammissione di velivoli "Ecolight" rende necessaria una serie di misure di accompagnamento per sfruttare al meglio questo potenziale. A questo proposito, nell'ottobre 2001 l'UFAC, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e AEROSUISSE hanno sottoposto all'ATEC una proposta congiunta. L'ATEC, impegnato in quel periodo nella gestione della crisi di Swissair e nella creazione di una nuova compagnia aerea nazionale, si è visto costretto a rinviare l'analisi di queste proposte.

Se, al termine dell'analisi, dovesse risultare che dal profilo ambientale nulla si oppone all'ammissione dei velivoli "Ecolight", l'UFAC dovrà essere dotato del personale necessario per l'espletamento di questo nuovo compito.

Risposta del Consiglio federale.