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00.1042 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'interrogazione ordinaria si riferisce a una procedura penale cantonale. In considerazione dell'articolo 123 della Costituzione federale, secondo il quale l'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia in materia penale competono ai Cantoni, il Consiglio federale deve dar prova del dovuto riserbo quando risponde a questioni riguardanti direttamente la procedura cantonale. Nel contempo esso tiene anche conto della circostanza che la procedura in questione è ancora pendente a livello cantonale.

In merito alle singole domande :

1. Nel caso in questione trattasi essenzialmente dell'applicazione del diritto federale materiale e, più concretamente, delle diverse disposizioni del Codice penale. La legislazione cantonale è in causa soltanto per quanto concerne il diritto di procedura penale e l'organizzazione giudiziaria. Queste ultime corrispondono assolutamente allo standard abituale in vigore in Svizzera in quanto a efficacia e legalità della procedura e in ogni caso non manifestano lacune palesi e rilevanti la cui eliminazione potrebbe comportare un decorso diverso del processo.

2. Stralciata

3. Una modifica delle leggi federali non appare né necessaria né giustificata. Il diritto penale in materia di reati contro il patrimonio è stato sottoposto a revisione completa nel corso degli anni novanta ; le pertinenti disposizioni del Codice penale appaiono tuttora attuali e adeguate.

Con il cosiddetto " Progetto efficacia ", che entrerà in vigore in un prossimo futuro e che conferisce al Ministero pubblico della Confederazione competenze suppletive nell'ambito della lotta contro la criminalità economica di natura complessa e trasfrontaliera, è stato inoltre compiuto un ulteriore importante passo ai sensi di una maggiore efficacia nella lotta contro i reati economici. Nel caso della banca cantonale di Soletta, circoscritto essenzialmente ad un unico Cantone, le condizioni particolari indispensabili per un intervento del Ministero pubblico della Confederazione non sarebbero state date.

L'estensione, teoricamente pensabile, delle fattispecie del diritto penale in materia di reati patrimoniali, attualmente perseguite solo se i reati sono intenzionali, a forme d'infrazione punibili per negligenza non è mai stata seriamente presa in considerazione nel corso dell'ultima revisione; anche attualmente essa appare inopportuna per il Consiglio federale. Una tale estensione della protezione penale potrebbe segnatamente comportare che soltanto poche persone sarebbero ancora disposte ad assumersi dei rischi - insite in tutte le attività economiche - per non incorrere in un reato per negligenza. Gli inconvenienti di una tale evoluzione per la vita economica sono palesi. Tuttavia il fatto di commettere reati economici per negligenza non sia attualmente punibile, non significa che tale comportamento non possa essere in alcun caso sanzionato. Infatti in questi casi, le persone lese hanno la possibilità di intentare un'azione civile contro i responsabili ; via che è proprio stata percorsa nella fattispecie.

4. L'avamprogetto di un codice di procedura penale uniforme attualmente elaborato dal professor Nicklaus Schmid sarà disponibile, conformemente al mandato, al più tardi alla fine di marzo 2001 e inviato in consultazione ancora nel corso del medesimo anno. Non occorre tuttavia attendersi un'entrata in vigore dell'ordinamento procedurale uniforme a livello svizzero prima della metà del decennio in corso. In ogni caso, nello stato attuale dei lavori, il Consiglio federale reputa poco opportuno esprimersi sull'ipotesi a sapere se con il nuovo ordinamento procedurale uniforme per tutta la Svizzera il caso della banca cantonale di Soletta avrebbe avuto un decorso differente. Il Consiglio federale osserva tuttavia che il futuro diritto di procedura penale uniforme si fonderà essenzialmente sui medesimi principi riconosciuti sui quali già oggi si fondano i Codici di procedura penale cantonali, dunque anche quello del Canton Soletta.

Risposta del Consiglio federale.