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00.1057 · Interrogazione ordinaria · 2000-06-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le condizioni per le esenzioni dal servizio sono disciplinate negli articoli 17 (parlamentari) e 18 (esenzione dal servizio per attività indispensabili) della legge militare (LM; RS 510.10). Una tale esenzione può essere pronunciata soltanto per le persone assoggettate a questo obbligo, vale a dire i militari.

Il presupposto generale di aver assolto la scuola reclute prima dell'esenzione dal servizio (ad eccezione dei magistrati e degli ecclesiastici) ai sensi dell'articolo 18 della legge militare (LM) è stato introdotto solo il 1° gennaio 1996 con la legge militare. In precedenza questa condizione valeva unicamente per i membri di servizi di polizia, per i membri del Corpo delle guardie di confine nonché per i funzionari e gli impiegati delle imprese pubbliche di trasporto indispensabili in caso di guerra. In tal modo, in caso di cambiamento di posto (legato all'abolizione dell'esenzione dal servizio) venne data a queste persone la facoltà di prestare di nuovo servizio militare. In ogni modo anche prima l'esenzione presupponeva sempre l'abilità al servizio.

2. Il diritto in materia di tassa d'esenzione si conforma agli obblighi militari ed esenta quindi solo gli uomini abili che sono ad essi assoggettati. L'abilità al servizio è già stata oggetto di sentenze del Tribunale federale. La Corte suprema federale ha sempre considerato (l'ultima volta con la sentenza del 23 agosto 1999) che l'abilità o l'inabilità al servizio costituiva una differenza determinante ai fini dell'esenzione dalla tassa e giustificava un trattamento differenziato degli uomini assoggettati all'obbligo militare che si trovano nella stessa situazione professionale. Il Tribunale federale ha quindi sempre negato l'esenzione dalla tassa "fondata unicamente sulla funzione".

3. Nel 1994, in occasione della revisione della legge sulla tassa d'esenzione, il Parlamento si è occupato in modo molto approfondito dell'esenzione dalla tassa "dipendente dalla funzione". Nel quadro della procedura d'eliminazione delle divergenze ha rifiutato una simile esenzione in quanto non voleva accettare una disparità di trattamento degli inabili al servizio.

4. Nell'ambito dei due progetti "Esercito XXI" e "Protezione della popolazione" le attuali disposizioni dell'articolo 18 della legge militare dovranno essere di principio esaminate quanto alla loro legittimazione e alla loro portata. I motivi principali sono:

- la probabile sensibile diminuzione dell'età dell'obbligo militare per la maggior parte dei militari;

- le nuove possibilità di adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare (servizio unico);

- la nuova organizzazione della protezione della popolazione (parte civile della difesa nazionale);

- la privatizzazione delle grandi aziende federali (Posta e FFS).

Al riguardo bisogna comunque evidenziare che non vi sarà la libertà di scelta tra servizio nell'esercito o nella protezione della popolazione e che l'esenzione dal servizio degli ecclesiastici secondo l'articolo 18 della legge militare è attualmente un privilegio di casta.

Inoltre, secondo il Consiglio federale, singoli settori della politica di sicurezza o del settore civile della difesa nazionale (corpo di polizia) non potrebbero essere trattati in modo differente in relazione all'esenzione dal servizio. Laddove sia ancora data la necessità di un'esenzione dal servizio, dev'essere garantita una parità di trattamento degli interessati.

A queste condizioni un'esenzione dalla tassa militare di tutti i membri dei servizi di polizia non può essere esaminata in modo isolato, bensì unicamente in un contesto globale.

Risposta del Consiglio federale.