00.1102 · Interrogazione ordinaria · 2000-10-04
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
ad 1 e 2. In veste di Inviato speciale della Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU, l'on. Jean Ziegler non riscuote alcun stipendio da parte nostra e neppure da parte delle Nazioni Unite. In virtù del regolamento dell'ONU concernente gli esperti indipendenti, l'Organizzazione versa una somma forfetaria pro diem ("Daily Subsistance Allowance") solo se la persona si reca all'estero nel quadro del suo mandato. Le spese di trasporto sono parimenti rimborsate dall'ONU.
Il Dipartimento federale degli affari esteri e la Missione permanente della Svizzera presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra offrono all'on. Jean Ziegler il sostegno necessario all'adempimento della sua funzione sotto forma di perizia da parte della Cooperazione svizzera allo sviluppo e di specialisti del DFAE in materia di diritti dell'uomo.
ad 3. Gli Inviati speciali della Commissione dei diritti dell'ONU godono dei privilegi e immunità concessi ai periti che svolgono missioni per l'Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito dall'articolo VI della Convenzione sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946. Per quanto concerne la Svizzera l'articolo in questione ricalca l'articolo VI dell'Accordo di sede concluso tra la Svizzera e le Nazioni Unite il 19 aprile 1946. Pertanto, al pari di qualsiasi Inviato speciale, l'on. Jean Ziegler goderà dei privilegi e immunità circoscritti alle missioni compiute nel quadro delle sue funzioni.
Risposta del Consiglio federale.