00.1117 · Interrogazione ordinaria · 2000-10-06
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nel nostro esercito, a partire dal livello di unità, i comandanti sono tenuti, per principio, a provvedere a un'ampia informazione dei loro subordinati. Ciò vale segnatamente per le questioni concernenti la politica di sicurezza e la difesa nazionale (n. 25 cpv. 3 RS 95). I militari hanno quindi il diritto di essere informati regolarmente, segnatamente su questioni concernenti l'esercito, la difesa nazionale e la politica di sicurezza (n. 98 cpv. 1 lett. a RS 95).
L'ampiezza dell'informazione è limitata dagli obblighi di servizio concernenti la tutela del segreto e dagli obblighi di protezione della personalità (obbligo di mantenere il segreto, segreto professionale, protezione dei dati) e dal divieto di organizzare attività di propaganda nel senso di pubblicità allo scopo di influenzare l'opinione dei militari. Concretamente, ai militari è vietato organizzare o partecipare ad assemblee politiche, manifestazioni politiche o attività di propaganda politica di qualsiasi tipo. Inoltre, durante il tempo di lavoro e il riposo, nel settore comunitario o quando si porta l'uniforme, non è consentito raccogliere firme per candidature elettorali, iniziative popolari, referendum e petizioni (n. 96 cpv. 3 RS 95).
L'informazione deve essere oggettiva e equilibrata. Non è consentita la propaganda unilaterale per o contro un'opinione politica. La libertà d'espressione vale ovviamente anche quando si porta l'uniforme. Essa implica che vi sia la possibilità di esprimere pure opinioni contrarie. Se tali condizioni sono adempiute, secondo il Consiglio federale nulla si oppone ad una formazione equilibrata dell'opinione del cittadino in uniforme. Ciò è tanto più valido se la discussione politica verte su questioni che riguardano direttamente l'esercito e i militari. Questo è il caso per la revisione parziale della legge militare.
Risposta del Consiglio federale.